Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine
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sorveglianza del mercato di intervenire efficacemente contro prodotti non conformi presenti sul mercato svizzero. Inoltre, in tali casi i consumatori non dispongono di un referente. Queste problematiche sono affrontate ad esempio nella mozione 24.3687 della consigliera nazionale Michaud Gigon Sophie «Obbligare le grandi piattaforme di commercio online con sede in un Paese terzo a designare un rappresentante legale in Svizzera». Il legislatore ha già tenuto conto di questa esigenza in diversi ambiti. La nuova legge sulla protezione dei dati (LPD) richiede la designazione di un rappresentante per la protezione dei dati in Svizzera (art. 14 LPD). Tale obbligo è previsto anche nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto (art. 67 cpv. 1 della legge federale sull’imposta sul valore aggiunto [LIVA]). Nell’aprile 2024 il Consiglio federale ha stabilito l’obbligo di regolamentazione delle grandi piattaforme di comunicazione in Svizzera e ha imposto loro di designare un ufficio di contatto e un rappresentante legale in Svizzera. Per colmare questa lacuna e garantire che le stesse norme siano applicabili a tutti gli operatori economici responsabili, indipendentemente dal fatto che abbiano sede in Svizzera o all’estero, il Consiglio federale deve avere la facoltà di subordinare la messa a disposizione sul mercato di un prodotto all’indicazione di una persona responsabile del prodotto con sede o domicilio in Svizzera. Ciò favorisce una concorrenza equa (parità di condizioni) e tutela gli utenti da prodotti non sicuri o non conformi. In tal modo si garantisce che le autorità di sorveglianza del mercato dispongano di un referente sul territorio svizzero e che, se del caso, possano essere disposte tempestivamente le misure necessarie. Per raggiungere questo obiettivo lungo l’intera catena di fornitura, le informazioni sul prodotto devono riportare i dati di contatto della persona responsabile con sede o domicilio in Svizzera.
Art. 7b Vendita a distanza e mercati online
Il capoverso 1 conferisce al Consiglio federale, in virtù dell’articolo 19 GPSR, la competenza di imporre agli operatori economici che propongono prodotti tramite vendita a distanza o li mettono a disposizione sul mercato di riportare determinate indicazioni e informazioni nelle loro offerte. Tra queste figurano le indicazioni relative al produttore o, qualora quest’ultimo non abbia sede in Svizzera, alla persona responsabile, le indicazioni relative all’identificazione del prodotto o le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza. Nella vendita a distanza il prodotto deve essere chiaramente identificabile. I requisiti richiesti possono variare a seconda del settore. Logicamente dovrebbe essere accompagnato da un’illustrazione corrispondente. Le indicazioni obbligatorie possono essere stabilite negli atti legislativi settoriali.
Oltre all’obbligo di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può imporre ai fornitori di un mercato online (cpv. 2) di: indicare un ufficio di contatto e di registrarsi nel sistema di informazione e allerta secondo l’articolo 13b (lettera a); adottare misure quali informazioni tempestive a beneficio degli utenti e collaborare con gli organi di esecuzione e gli operatori economici per garantire la sicurezza dei prodotti (lettera b); garantire agli organi di esecuzione l’accesso alle interfacce online per identificare prodotti pericolosi e ai dati relativi a questi prodotti (lettera c). Ciò obbliga i fornitori di un mercato online a collaborare con gli organi di esecuzione e a contribuire a garantire la sicurezza dei prodotti. A tal fine, nella OSPro vengono formulate disposizioni di esecuzione che, ove opportuno, si ispirano all’articolo 22 GPSR. Per interfaccia online menzionata alla lettera c si intendono quelle previste dal diritto UE e non le interfacce secondo la legge