Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
un’equivalenza di gruppo qualificata. La tassa contemplata dall’articolo 14a è una tassa di sorveglianza di questo tipo, il cui scopo è di addossare i costi sostenuti dall’autorità di sorveglianza del mercato nel commercio online agli operatori economici che vendono a distanza e ai fornitori di un mercato online che forniscono prodotti dall’estero direttamente agli utenti in Svizzera. La tassa di sorveglianza può essere utilizzata esclusivamente per la sorveglianza del mercato nel commercio online e serve a creare parità di condizioni nel settore con l’obiettivo di garantire una concorrenza leale tra gli operatori del mercato.
Per quanto riguarda le altre modifiche, non si prevede che comportino conseguenze finanziarie.
3.3 Attuazione
A seguito della revisione parziale della LSPro, anche l’OSPro dovrà essere sottoposta a revisione. La successiva revisione dell’OSPro ha lo scopo di integrare le disposizioni d’esecuzione corrispondenti. La LSPro riveduta contiene a tal fine numerose norme di delega. Garantisce così che le disposizioni possano essere rapidamente adeguate all’evoluzione del mercato dei prodotti. La LSPro parzialmente riveduta, l’OSPro riveduta e la LOTC parzialmente riveduta entreranno in vigore contemporaneamente.
4 Commento ai singoli articoli
Sostituzione di espressioni: «messa a disposizione di prodotti sul mercato» anziché «immissione in commercio»
Finora nella LSPro la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto è definita «immissione in commercio». Questa espressione viene sostituita da «messa a disposizione sul mercato». Alla fase della «immissione in commercio» sono connessi vari obblighi. Il prodotto, per esempio, deve essere conforme alla legge (cfr. art. 3 cpv. 1 LSPro). Inoltre, tutti gli operatori economici della catena di fornitura devono rispettare le condizioni di tracciabilità e garantire la presenza sul mercato unicamente di prodotti conformi. L’articolo 2 capoverso 1 lettera d stabilisce chi è considerato operatore economico. In generale, per operatore economico si intende una persona coinvolta nella fabbricazione di prodotti o nella loro messa a disposizione sul mercato. Il seguente elenco, che inizia con il produttore, non è esaustivo. Gli obblighi che ciascun operatore economico deve adempiere dipendono anche da quale operatore è responsabile del prodotto nelle varie fasi della catena di fornitura.
Con il recepimento equivalente in atti legislativi svizzeri di regolamenti o direttive settoriali europei di recente entrata in vigore, fra cui le ordinanze sugli ascensori, sulle attrezzature a pressione, sugli apparecchi a gas o l’ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale, il termine di «messa a disposizione sul mercato» è stato ripreso nel diritto svizzero. La distinzione tra «messa a disposizione sul mercato» e «immissione in commercio» (denominata «immissione sul mercato» nell’UE) riveste grande importanza nella legislazione UE sulla sicurezza dei prodotti ed è stata recentemente introdotta anche nel GPSR (cfr. art. 3, punti 6 e 7 GPSR). Di conseguenza, un