Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine
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Art. 2 Definizioni
L’articolo 2 viene completamente riveduto, in quanto non corrisponde più alla struttura attuale delle definizioni dei termini.
Cpv. 1 lett. a: Prodotto
Per prodotto ai sensi della LSPro si intende ogni oggetto messo a disposizione sul mercato da solo o incorporato con altri oggetti. La nuova definizione di prodotto garantisce l’equivalenza con quella dell’UE (art. 3 punto 1 GPSR). Il termine prodotto di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a LSPro comprende anche oggetti immateriali o digitali/virtuali. Corrisponde all’interpretazione dell’UE del concetto di prodotto di cui all’articolo 3 punto 1 GPSR (cfr. n. 2.1 a pagina 6 degli Orientamenti sull’applicazione del quadro legislativo dell’Unione in materia di sicurezza generale dei prodotti da parte delle imprese del 21 novembre 20252). A differenza del GPSR, la LSPro si applica come finora sia ai prodotti aziendali che ai prodotti non aziendali e ai prodotti di consumo. La definizione di prodotto di cui al capoverso 1 lettera a tiene conto di questo aspetto.
Cpv. 1 lett. b: Messa a disposizione sul mercato
In analogia all’articolo 3 punto 6 GPSR, per messa a disposizione sul mercato ai sensi della presente legge (LSPro) si intende ogni consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato. La «messa a disposizione sul mercato» corrisponde all’«immissione in commercio» secondo la LSPro vigente e costituisce, per così dire, il termine generico. Nella LSPro il termine «immissione in commercio» viene sostanzialmente sostituito da «messa a disposizione sul mercato», a meno che non si intenda esplicitamente l’«immissione in commercio» secondo la nuova definizione del termine. Ciò si evince con chiarezza dalle disposizioni corrispondenti. Sono equiparati alla messa a disposizione sul mercato, come previsto dal vigente articolo 2 capoverso 3: l’uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale, l’impiego o l’applicazione di un prodotto nell’ambito della prestazione di un servizio, la messa a disposizione di un prodotto per l’uso da parte di terzi e l’offerta di un prodotto. Questo elenco non presenta modifiche di contenuto rispetto all’articolo 2 capoverso 3 lettere a– d LSPro, ragion per cui si rimanda ai rispettivi commenti riportati nel messaggio concernente la LSPro (FF 2008 6513, pag. 6539). Per quanto riguarda l’uso interno di un prodotto secondo il numero 1, l’espressione «a scopo professionale o commerciale» è stata sostituita da «nell’ambito di un’attività commerciale». L’uso interno vale, oltre che per i prodotti fabbricati da un’azienda per uso proprio, anche per l’importazione di prodotti da parte di un’azienda di fabbricazione per uso interno.
2 Orientamenti sull’applicazione del quadro legislativo dell’Unione in materia di sicurezza generale dei prodotti da parte delle imprese del 21 nov. 2025, Gazzetta ufficiale dell’UE C/2025/6233