Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine
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Il tenore dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b cifra 4 corrisponde alla disposizione vigente dell’articolo 2 capoverso 3 lettera d. Proporre un prodotto viene quindi equiparato a metterlo a disposizione sul mercato. La sede del fornitore, in Svizzera o all’estero, è irrilevante. Determinante è il fatto che l’offerta si rivolga a persone in Svizzera. La sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4413/2021 del 20 settembre 2023 integra la disposizione dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 4 equiparando l’offerta di un prodotto su una piattaforma di vendita online alla sua messa a disposizione sul mercato svizzero. Pertanto, anche il fornitore di un mercato online è tenuto ad adempiere determinati obblighi in caso di messa a disposizione di prodotti sul mercato. Ciò vale anche se non è mai entrato fisicamente in possesso del prodotto o se non ha effettuato la consegna personalmente, bensì tramite un altro soggetto, come un grossista o un fornitore.
Cpv. 1 lett. c: Immissione in commercio
La definizione di cui all’articolo 3 punto 7 GPSR viene adattata al mercato svizzero. Di conseguenza, ai sensi della presente legge (LSPro), per «immissione in commercio» si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato svizzero. L’immissione in commercio continua quindi a rappresentare la fase più importante per la conformità dei prodotti, dovendo questi ultimi corrispondere alle disposizioni di legge applicabili nel momento in cui vengono immessi in commercio.
Cpv. 1 lett. d: Operatori economici
Il presente progetto introduce nella LSPro il termine di operatore economico. In generale, si intende con questo concetto la persona coinvolta nella fabbricazione di prodotti o nella loro messa a disposizione sul mercato. Oltre agli operatori economici che esistono da tempo, come i produttori, i distributori o gli importatori, rientrano nella definizione di operatore economico anche soggetti più recenti, come i fornitori di servizi di logistica e i fornitori di un mercato online, che si sono sviluppati parallelamente al commercio online.
Il fornitore di servizi di logistica è un anello centrale della catena di fornitura. I servizi logistici come l’immagazzinamento o la spedizione non sono una novità. Con l’avvento del commercio online, tuttavia, è cresciuta la necessità di soluzioni di esternalizzazione a tutto tondo. Ciò ha portato allo sviluppo di moderni fornitori di servizi di logistica che contribuiscono concretamente a decidere quali prodotti vengono immessi sul mercato e quali no. Essi svolgono pertanto un ruolo essenziale nell’accesso al mercato dei prodotti, motivo per cui sono classificati come operatori economici.
I fornitori di un mercato online mettono a disposizione una piattaforma digitale attraverso la quale altri operatori economici possono proporre e vendere i loro prodotti. I venditori possono stipulare contratti con gli utenti tramite un’interfaccia online. Nel contesto della legislazione sulla sicurezza dei prodotti il termine «interfaccia online» non