Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine

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consentita anche nel commercio online. A tal fine è necessario un sistema di sorveglianza del mercato funzionante, come nel commercio tradizionale. Le fattispecie che riguardano i prodotti del commercio online sono tuttavia molto più complesse, dal momento che gli operatori economici hanno spesso sede al di fuori della Svizzera e dell’UE. Di conseguenza, l’onere per gli organi di esecuzione è nettamente maggiore. La tassa di cui all’articolo 14a è denominata di sorveglianza avendo lo scopo di trasferire i costi sostenuti dagli organi di esecuzione per la sorveglianza del mercato nel commercio online agli operatori economici che rientrano nel campo di applicazione di cui all’articolo 14 capoverso 2. Sarebbe inopportuno chiedere alla collettività di finanziare i costi di attività causate esclusivamente da operatori economici del commercio online.

In linea con la giurisprudenza del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale, il Consiglio federale ritiene che le tasse di sorveglianza siano prelievi causali e che, a differenza delle imposte, possano essere esplicitamente definiti in una base legale formale di esclusiva competenza della Confederazione.

Secondo il capoverso 2, sono soggetti all’imposta i prodotti venduti a distanza. La loro provenienza è irrilevante. Un’ulteriore condizione è che tali prodotti vengano forniti direttamente dall’estero agli acquirenti in Svizzera per essere utilizzati. L’aggiunta «che utilizzano il prodotto» esclude il commercio intermedio; pertanto, i prodotti che passano attraverso la classica catena di fornitura «produttore all’estero – importatore in Svizzera

– rivenditore in Svizzera e infine all’acquirente» rientrano nel campo di applicazione della tassa di sorveglianza. Se un prodotto ordinato online viene fornito a un utente e si trova già in Svizzera, p. es. in un magazzino, non rientra nel campo di applicazione della tassa di sorveglianza. Se invece un operatore economico ha il proprio magazzino all’estero ed effettua le forniture agli utenti in Svizzera direttamente da questo magazzino, il prodotto rientra nel campo di applicazione della tassa.

Conformemente al capoverso 3, sono tenuti a versare la tassa gli operatori con sede in Svizzera e quelli con sede all’estero. L’obbligo di versare la tassa non è quindi discriminatorio, è conforme agli impegni internazionali e rispetta il requisito dell’equivalenza di gruppo. Secondo il capoverso 4, chi è assoggettato alla tassa deve iscriversi in un registro della Confederazione affinché i suoi estremi siano rilevati. Chi viola l’obbligo di registrazione di cui al capoverso 3 è punibile. L’articolo 17 capoverso 2 lettera b è integrato di conseguenza.

L’entità della tassa deve essere fissata nella legge. Si tratta di un importo massimo che, secondo il capoverso 5, ammonta al massimo a cinque franchi per ogni prodotto venduto. Conformemente a tale capoverso, il Consiglio federale definisce le categorie di prodotti nelle disposizioni d’esecuzione sulla riscossione della tassa di sorveglianza. Tali disposizioni sono importanti soprattutto per la ripartizione dei contributi provenienti dalla tassa di sorveglianza, essendo la sorveglianza del mercato dei prodotti nel commercio online di competenza di vari organi di esecuzione. Nelle disposizioni d’esecuzione (nella OSPro), il Consiglio federale stabilisce l’entità concreta della tassa (cpv. 7). Pertanto, la tassa per le singole categorie di prodotti può essere inferiore all’importo massimo di cui al capoverso 5. Si prevede che la sorveglianza del mercato dei prodotti nel commercio online permetterà di raccogliere circa 20 milioni di franchi. Soprattutto all’inizio, tuttavia, la creazione dell’infrastruttura necessaria al controllo dei prodotti nel