Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine

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Qualora esista un trattato internazionale che disciplina la partecipazione della Svizzera a un sistema internazionale di informazione e allerta avente finalità analoghe, la Confederazione può aderirvi. Idealmente la Svizzera può aderire, tramite l’MRA, ai sistemi europei di informazione e allerta ICSMS e «Safety Gate». In tal caso può rinunciare, in virtù del capoverso 5, alla creazione di un proprio sistema di informazione e allerta di cui al capoverso 1. Questa soluzione richiede risorse finanziare nettamente inferiori rispetto a un sistema proprio.

Se un organo di esecuzione intende gestire un proprio sistema di informazione e allerta, deve garantirne l’accesso tramite interfacce come previsto dalla LSPro.

Art. 14a Tassa di sorveglianza sui prodotti nel commercio online

Conformemente al capoverso 1, il Consiglio federale ha la possibilità di riscuotere una tassa di sorveglianza sui prodotti del commercio online. La tassa serve in generale a coprire i costi sostenuti specificamente dagli organi di esecuzione nell’ambito della sorveglianza del mercato dei prodotti nel commercio online e non coperti dal finanziamento della Confederazione secondo l’articolo 14 capoverso 1 e dagli emolumenti di cui all’articolo 14 capoverso 2. Se l’organo di esecuzione avvia una procedura di sorveglianza del mercato dalla quale risulta che il prodotto controllato non è sicuro o non è conforme, la tassa imposta all’operatore economico secondo l’articolo 14 capoverso 2 deve coprire tutti i costi sostenuti dall’organo di esecuzione. Per finanziare le spese non coperte da tali emolumenti, l’autorità riscuote una tassa di sorveglianza dagli operatori economici, il cui scopo è garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza dei prodotti anche nel commercio online.

Il commercio online è diventato una componente centrale della libera circolazione delle merci ed è in continua crescita. Anche ad esso si applica il principio del «nuovo approccio». Analogamente al commercio tradizionale, anche nel commercio online devono valere condizioni di parità per gli operatori economici. Per garantirle è necessario un sistema di sorveglianza del mercato efficiente per controbilanciare la libera circolazione delle merci. La sorveglianza del mercato dei prodotti viene effettuata a posteriori (cioè dopo la messa a disposizione del prodotto sul mercato), a campione e in base al rischio. Ciò vale sia per il commercio tradizionale che per quello online. Soprattutto il commercio online, con la numerosa presenza di fornitori stranieri al di fuori della Svizzera e dell’UE, richiede una sorveglianza del mercato più assidua alla luce della maggiore complessità delle fattispecie rispetto al commercio tradizionale e di operatori economici con sede in Svizzera o nell’UE. Questa sorveglianza va finanziata specificamente tramite un’apposita tassa a causa della mancanza di risorse.

Le tasse di vigilanza sono prelievi causali, caratterizzati dal fatto che esiste una relazione speciale tra il gruppo di persone soggette alla tassa e le attività da essa finanziate e che le persone soggette alla tassa traggono un beneficio diretto da tali attività. La tassa rappresenta il valore equivalente del beneficio per gli assoggettati (nello specifico, condizioni di parità fra i prodotti del commercio online e quelli messi a disposizione sul mercato) come gruppo – ma non per i singoli assoggettati –, il che si traduce in un’equivalenza di gruppo qualificata. La libera circolazione delle merci deve essere