Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine
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• l’articolo 15a introduce la possibilità di far rispettare, mediante una sanzione amministrativa, le misure disposte nei confronti degli operatori economici, come divieti di vendita o richiami.
6.8 Protezione dei dati
Gli accordi che il Consiglio federale ha concluso per eliminare o ridurre gli ostacoli tecnici al commercio potrebbero in futuro rendere necessaria la partecipazione a banche dati internazionali. La base giuridica per tali partecipazioni è costituita dall’articolo 13b capoverso 5. In tal caso andrebbero comunicate ad autorità straniere informazioni quali segreti d’affari e di fabbricazione, dati personali, compresi quelli relativi a procedimenti amministrativi e penali e a sanzioni.
Gli organi di esecuzione sono autorizzati a comunicare tali dati ad autorità o istituzioni straniere solo se queste sono vincolate dal segreto d’ufficio e garantiscono una protezione dei dati equivalente a quella vigente in Svizzera. In applicazione di tali accordi e in virtù degli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro del diritto internazionale, il progetto di legge prevede le basi giuridiche necessarie affinché gli organi di esecuzione possano trattare e trasmettere i dati menzionati in tali accordi. In tal modo si assicura che il trattamento e la comunicazione di tali dati rispondano ai principi della protezione dei dati.