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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine

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b. decisioni in merito all’idoneità al servizio militare e di protezione civile, al profilo attitudinale e all’attribuzione;

c. incorporazione, grado, funzione e istruzione nell’esercito e nella protezione civile;

d. dati comunicati volontariamente;

e. dati che servono al controllo delle pratiche;

f. documenti ufficiali;

g. corrispondenza con le persone sottoposte all’apprezzamento nonché con gli organi e i medici coinvolti.

Art. 23 Acquisizione

L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito acquisisce i dati per il MEDISA presso:

a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;

b. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;

c. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;

d. le persone di referenza indicate dagli interessati.

Art. 24 Comunicazione

1 Nel quadro dei compiti legali, l’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA agli organi e alle persone seguenti:

a. al medico in capo dell’esercito;

b. ai medici competenti per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio nonché per le cure e al loro personale ausiliario.

2 Nel quadro dei compiti legali, l’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito comunica i dati sanitari agli organi seguenti:

a. ai medici civili che hanno in cura le persone interessate o che sono incaricati di una pertinente perizia, sempre che al riguardo le persone interessate abbiano espresso il loro consenso per scritto;

b. ai tribunali civili e militari nonché alle autorità preposte alla giurisdizione amministrativa nel quadro di procedure giudiziarie e amministrative, sempre che secondo il diritto procedurale per il singolo caso sussista un obbligo d’informazione per i medici;

c. alle autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d’esenzione, sempre che ciò sia necessario per l’esenzione dall’assoggettamento secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge