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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine

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2 I dati personali di cui all’articolo 64 lettere a, b e j possono essere messi a disposizione del GPD a partire dal BV PLUS mediante procedura di richiamo.

Art. 66 Comunicazione

1 Nel quadro dei compiti legali, l’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali del GPD agli organi e alle persone seguenti:

a. agli organi specialistici del personale dell’Aggruppamento Difesa;

b. alle persone competenti per la gestione degli impieghi e delle carriere del personale militare;

c. ai superiori di linea delle persone interessate incaricati dei compiti di cui all’articolo 63.

2 L’Aggruppamento Difesa comunica i dati personali del GPD agli organi e alle persone dell’Aggruppamento Difesa autorizzate ad adottare decisioni nel quadro dei compiti di cui all’articolo 63.

Art. 67 Conservazione

1 I dati personali del GPD sono conservati per cinque anni al massimo dal termine dell’impiego presso l’Aggruppamento Difesa.

2 I dati personali di candidati che non sono stati assunti sono distrutti al più tardi dopo sei mesi.

Sezione 11: Sistema di gestione del personale destinato al promovimento della pace

Art. 68 Competenza

Il Sistema di gestione del personale destinato al promovimento della pace (PERMAFRI) è gestito dallo Stato maggiore di condotta dell’esercito.

Art. 69 Compito

Il PERMAFRI serve alla gestione del personale destinato al promovimento della pace.

Art. 70 Dati

Il PERMAFRI contiene i dati personali seguenti:

a. generalità;

b. risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace;

c. incorporazione, grado, funzione, istruzione e qualificazioni nell’esercito e nella protezione civile;

d. dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile;