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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine
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2 Gli organi e le persone presso i quali è consentito acquisire dati personali conformemente alla presente legge sono tenuti a comunicare gratuitamente i pertinenti dati personali su richiesta dell’organo competente.
3 Se l’organo competente chiede alla persona interessata dati la cui comunicazione è volontaria, esso rende attenta la persona interessata al carattere volontario della comunicazione.
4 Le immagini che mostrano persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare in servizio possono essere rese note senza l’autorizzazione delle persone interessate soltanto se esse non sono identificabili.
Art. 3 Sistema integrato dei sistemi d’informazione
1 L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema integrato dei sistemi d’informazione seguenti:
a. il Sistema di gestione del personale dell’esercito (art. 8 segg.);
b. il Sistema d’informazione del reclutamento (art. 14 segg.);
c. il Sistema d’informazione medica dell’esercito (art. 20 segg.);
d. il Sistema d’informazione di medicina aeronautica (art. 26 segg.);
e. il Sistema d’informazione del personale medico (art. 32 segg.);
f. i sistemi d’informazione dei simulatori (art. 38 segg.);
g. il Sistema d’informazione del Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (art. 44 segg.);
h. il Sistema d’informazione per il controllo di sicurezza relativo alle persone (art. 50 segg.);
i. il Sistema d’informazione sulle armi personali (art. 56 segg.);
j. il Sistema di gestione del Personale Difesa (art. 62 segg.);
k. il Sistema di gestione del personale destinato al promovimento della pace (art. 68 segg.);
l. il Sistema strategico d’informazione della logistica (art. 74 segg.).
2 I sistemi sono connessi in maniera da consentire agli organi e alle persone incaricati dell’esecuzione della presente legge di:
a. verificare con un’unica interrogazione se le persone di cui necessitano i dati per l’adempimento dei loro compiti legali o contrattuali sono registrate nei sistemi d’informazione del sistema integrato ai quali hanno accesso;
b. trasferire da un sistema all’altro i dati personali di cui è autorizzata la tenuta in diversi sistemi d’informazione.