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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine

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2 Gli organi e le persone presso i quali è consentito acquisire dati personali conformemente alla presente legge sono tenuti a comunicare gratuitamente i pertinenti dati personali su richiesta dell’organo competente.

3 Se l’organo competente chiede alla persona interessata dati la cui comunicazione è volontaria, esso rende attenta la persona interessata al carattere volontario della comunicazione.

4 Le immagini che mostrano persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare in servizio possono essere rese note senza l’autorizzazione delle persone interessate soltanto se esse non sono identificabili.

Art. 3 Sistema integrato dei sistemi d’informazione

1 L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema integrato dei sistemi d’informazione seguenti:

a. il Sistema di gestione del personale dell’esercito (art. 8 segg.);

b. il Sistema d’informazione del reclutamento (art. 14 segg.);

c. il Sistema d’informazione medica dell’esercito (art. 20 segg.);

d. il Sistema d’informazione di medicina aeronautica (art. 26 segg.);

e. il Sistema d’informazione del personale medico (art. 32 segg.);

f. i sistemi d’informazione dei simulatori (art. 38 segg.);

g. il Sistema d’informazione del Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (art. 44 segg.);

h. il Sistema d’informazione per il controllo di sicurezza relativo alle persone (art. 50 segg.);

i. il Sistema d’informazione sulle armi personali (art. 56 segg.);

j. il Sistema di gestione del Personale Difesa (art. 62 segg.);

k. il Sistema di gestione del personale destinato al promovimento della pace (art. 68 segg.);

l. il Sistema strategico d’informazione della logistica (art. 74 segg.).

2 I sistemi sono connessi in maniera da consentire agli organi e alle persone incaricati dell’esecuzione della presente legge di:

a. verificare con un’unica interrogazione se le persone di cui necessitano i dati per l’adempimento dei loro compiti legali o contrattuali sono registrate nei sistemi d’informazione del sistema integrato ai quali hanno accesso;

b. trasferire da un sistema all’altro i dati personali di cui è autorizzata la tenuta in diversi sistemi d’informazione.