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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine

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Capitolo 2: Sistemi d’informazione

Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell’esercito

Art. 8 Competenza

Il Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) è gestito dallo Stato maggiore di condotta dell’esercito.

Art. 9 Compito

Il PISA serve all’adempimento dei compiti seguenti:

a. la registrazione delle persone soggette all’obbligo di leva prima del reclutamento;

b. l’ammissione al servizio militare delle Svizzere e degli Svizzeri all’estero;

c. l’attribuzione e l’assegnazione di persone all’esercito;

d. il controllo dell’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare;

e. il controllo dell’impiego volontario nell’esercito;

f. la pianificazione, la gestione e il controllo degli effettivi del personale dell’esercito;

g. la pianificazione, l’esecuzione e il controllo di promozioni e nomine;

h. la chiamata in servizio, il differimento di servizi d’istruzione, la dispensa o il congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo;

i. il servizio dei morti e dei dispersi dell’esercito.

Art. 10 Dati

Il PISA contiene i seguenti dati personali delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché di civili assistiti dalla truppa oppure chiamati a partecipare a un impiego temporaneo dell’esercito:

a. generalità;

b. date desiderate dalle persone soggette all’obbligo di leva per il reclutamento e l’inizio dell’istruzione militare;

c. decisioni in merito all’idoneità al servizio militare e di protezione civile, al profilo attitudinale e all’attribuzione;

d. incorporazione, grado, funzione, istruzione, qualificazioni ed equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile;

e. dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile;