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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine
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Art. 19 Conservazione
I dati personali dell’ITR sono trasmessi ai destinatari di cui all’articolo 18 e cancellati nell’ITR entro una settimana dalla conclusione del reclutamento.
Sezione 3: Sistema d’informazione medica dell’esercito
Art. 20 Competenza
Il Sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA) è gestito dall’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito.
Art. 21 Compito
Il MEDISA serve all’adempimento dei compiti seguenti:
a. il trattamento dei dati finalizzati all’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile;
b. l’assistenza medica dei militari durante un servizio militare e di civili chiamati a partecipare a un impiego temporaneo dell’esercito.
Art. 22 Dati
1 Il MEDISA contiene i dati sanitari necessari per:
a. l’apprezzamento medico e psicologico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio nonché per le cure mediche delle persone soggette all’obbligo di leva e all’obbligo di prestare servizio militare;
b. l’apprezzamento medico e psicologico dell’idoneità al servizio delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.
2 Sono dati sanitari:
a. i dati del questionario medico consegnato durante la manifestazione informativa;
b. i dati relativi allo stato di salute e alle caratteristiche psichiche;
c. i certificati e le perizie medici;
d. i certificati e i pareri di specialisti non medici;
e. altri dati relativi alla persona che si riferiscono allo stato di salute fisico o mentale delle persone sottoposte all’apprezzamento o in cura.
3 Il MEDISA contiene inoltre i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché di civili assistiti dalla truppa oppure chiamati a partecipare a un impiego temporaneo dell’esercito:
a. generalità;