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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine

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Art. 43 Conservazione

1 I dati personali dei sistemi d’informazione dei simulatori sono cancellati al termine del servizio d’istruzione.

2 Nel caso di militari che si allenano regolarmente sui medesimi simulatori, i dati personali relativi agli allenamenti possono essere conservati per cinque anni al massimo dalla conclusione degli stessi.

Sezione 7: Sistema d’informazione del Centro danni DDPS

Art. 44 Competenza

Il Sistema d’informazione del Centro danni DDPS è gestito dall’organo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport competente per la liquidazione dei casi di danno e di pretese in materia di responsabilità civile di cui agli articoli 134-139 della legge militare del 3 febbraio 199511.

Art. 45 Compito

Il Sistema d’informazione del Centro danni DDPS serve al trattamento di dati personali nell’ambito dell’esecuzione delle procedure di cui all’articolo 142 della legge militare del 3 febbraio 199512.

Art. 46 Dati

Il Sistema d’informazione del Centro danni DDPS contiene i dati personali seguenti:

a. generalità dei danneggiati e degli autori dei danneggiamenti;

b. dati sanitari relativi ai danneggiati e agli autori di danneggiamenti;

c. dati concernenti l’evento dannoso;

d. dati concernenti l’ammontare del danno;

e. accertamenti di periti.

Art. 47 Acquisizione dei dati

Il Centro danni DDPS acquisisce i dati personali per il suo sistema d’informazione presso:

a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;

b. i comandi militari’;

c. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;

d. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;

e. le autorità penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;

11 RS 510.10

12 RS 510.10