Avamprogetto_LSIM

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

f. decisioni secondo gli articoli 3-6, 8, 13, 16-18, 19, 21-24, 61 e 145 della legge militare del 3 febbraio 19954 nonché sull’ammissione al servizio civile;

g. dati di controllo su ricerche in caso di luogo di soggiorno sconosciuto e su congedi all’estero autorizzati;

h. dati concernenti l’esecuzione del controllo di sicurezza relativo alle persone;

i. dati concernenti azioni, decisioni e misure successive di diritto penale;

j. dati comunicati volontariamente;

k. dati che servono al controllo delle pratiche;

l. dati per il servizio dei morti e dei dispersi.

Art. 11 Acquisizione

Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito e i comandanti di circondario acquisiscono i dati personali per il PISA presso:

a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;

b. gli uffici del controllo degli abitanti;

c. i comandi militari’;

d. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;

e. le autorità penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;

f. i superiori militari e, previo consenso delle persone interessate, i superiori civili;

g. le persone di referenza indicate dagli interessati.

Art. 12 Comunicazione

1 Nel quadro dei compiti legali, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali del PISA agli organi seguenti:

a. alle autorità militari;

b. ai comandi militari’;

c. agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d’esenzione;

d. alla Giustizia militare;

e. all’organo d’esecuzione del servizio civile.

2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica i dati personali del PISA agli organi seguenti:

4 RS 510.10