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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine
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f. decisioni secondo gli articoli 3-6, 8, 13, 16-18, 19, 21-24, 61 e 145 della legge militare del 3 febbraio 19954 nonché sull’ammissione al servizio civile;
g. dati di controllo su ricerche in caso di luogo di soggiorno sconosciuto e su congedi all’estero autorizzati;
h. dati concernenti l’esecuzione del controllo di sicurezza relativo alle persone;
i. dati concernenti azioni, decisioni e misure successive di diritto penale;
j. dati comunicati volontariamente;
k. dati che servono al controllo delle pratiche;
l. dati per il servizio dei morti e dei dispersi.
Art. 11 Acquisizione
Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito e i comandanti di circondario acquisiscono i dati personali per il PISA presso:
a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
b. gli uffici del controllo degli abitanti;
c. i comandi militari’;
d. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;
e. le autorità penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;
f. i superiori militari e, previo consenso delle persone interessate, i superiori civili;
g. le persone di referenza indicate dagli interessati.
Art. 12 Comunicazione
1 Nel quadro dei compiti legali, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali del PISA agli organi seguenti:
a. alle autorità militari;
b. ai comandi militari’;
c. agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d’esenzione;
d. alla Giustizia militare;
e. all’organo d’esecuzione del servizio civile.
2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica i dati personali del PISA agli organi seguenti: