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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine

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a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;

b. i comandi militari;

c. le unità amministrative competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

d. le autorità istruttorie penali e le autorità di perseguimento penale civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;

e. le autorità estere di sicurezza;

f. i superiori militari e, previo consenso delle persone interessate, i superiori civili;

g. i terzi indicati dagli interessati.

2 Nel quadro dei suoi compiti legali, l’organo specialistico ha accesso, mediante procedura di richiamo, ai registri e alle banche dati seguenti:

a. registro nazionale di polizia;

b. casellario giudiziale informatizzato;

c. sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato;

d. sistema d’informazione di polizia concernente la violenza in occasione di manifestazioni sportive (banca dati sulla tifoseria violenta).

3 Ulteriori dati personali presenti in registri e in banche dati della Confederazione e dei Cantoni e per i quali non ha alcun diritto d’accesso diretto possono essere richiesti dall’organo specialistico agli organi di sicurezza della Confederazione o alle pertinenti autorità cantonali. Quest’ultimi possono autorizzare l’organo specialistico ad accedere direttamente, mediante una procedura di richiamo automatizzata, ai propri registri e alle proprie banche dati.

Art. 54 Comunicazione

1 Nel quadro dei compiti legali, l’organo specialistico rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali del SIBAD agli organi seguenti:

a. all’organo specialistico della Confederazione competente per i controlli di sicurezza relativi alle persone;

b. all’organo competente per la sicurezza industriale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;

c. agli organi incaricati – presso la Confederazione, i Cantoni, i gestori delle centrali nucleari e terzi – dell’avvio dei controlli di sicurezza relativi alle persone e che hanno presentato una pertinente richiesta.

2 L’organo specialistico comunica il risultato dei controlli di sicurezza relativi alle persone agli organi e alle persone seguenti:

a. alla persona interessata;

b. all’organo che ha disposto il controllo di sicurezza relativo alle persone;