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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine
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a. alle autorità istruttorie penali e alle autorità di perseguimento penale, sempre che ciò sia necessario per l’istruttoria e la gravità o la natura del reato giustifichi l’informazione oppure se durante il servizio militare è stato commesso un reato sottoposto alla giurisdizione civile;
b. all’assicurazione militare, sempre che ciò sia necessario per il trattamento di casi assicurativi;
c. ad associazioni militari e società di tiro: l’indirizzo, il grado e l’incorporazione di persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, per favorire nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti nonché per le attività fuori del servizio;
d. ai media: il nome, il grado e l’incorporazione in occasione di promozioni e nomine;
e. a terzi, sempre che ciò sia necessario per l’adempimento dei loro compiti legali o contrattuali;
f. all’organo della Confederazione competente per il casellario giudiziale federale: le generalità necessarie per l’adempimento dell’obbligo di notifica giusta l’articolo 360bis capoverso 2bis del Codice penale svizzero5;
g. per contrassegnare le uniformi e il materiale personale: il cognome, il nome e, per il materiale personale, anche il numero d’assicurato AVS.
3 I militari possono in ogni momento far bloccare, mediante comunicazione scritta allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, la comunicazione dei dati di cui al capoverso 2 lettere c-d.
Art. 13 Conservazione
1 I dati del PISA su azioni, decisioni e misure successive di diritto penale possono essere conservati soltanto se, sulla base di tali dati:
a. è stata emanata, conformemente all’articolo 21 della legge militare del 3 febbraio 19956, una decisione sul non reclutamento, sull’esclusione o sulla degradazione per condanna penale;
b. è stata emanata una decisione sull’attitudine alla promozione o alla nomina nel senso dell’articolo 103 della legge militare del 3 febbraio 1995; oppure
c. in occasione del controllo di sicurezza relativo alle persone la dichiarazione di sicurezza non è stata rilasciata o è stata vincolata a riserve.
2 I rimanenti dati personali del PISA sono conservati, fatto salvo il capoverso 3, sino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.
3 Per i dati personali seguenti si applica un termine di conservazione più breve:
a. i dati del tiro obbligatorio fuori del servizio, che sono conservati per cinque anni dal momento della loro iscrizione;