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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine

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c. dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile;

d. altri dati nella misura e fintanto che sono necessari per l’adempimento dello scopo di cui all’articolo 75 lettera c.

Art. 77 Acquisizione

La Base logistica dell’esercito acquisisce i dati personali per il SISLOG presso:

a. i comandi militari;

b. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;

c. i sistemi d’informazione giusta la presente legge.

Art. 78 Comunicazione

1 Nel quadro dei compiti legali, la Base logistica dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali del SISLOG agli organi e alle persone seguenti:

a. ai comandi militari;

b. alle unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;

c. agli organi e alle persone competenti per i compiti di cui all’articolo 75 lettera c.

Art. 79 Conservazione

I dati personali sono conservati nel SISLOG fintanto che non sono più necessari per i compiti di cui all’articolo 75.

Sezione 13: Mezzi di sorveglianza

Art. 80 Principi

1 L’esercito può impiegare apparecchi e impianti di sorveglianza mobili o fissi, al suolo o volanti, con o senza equipaggio (mezzi di sorveglianza).

2 L’impiego di mezzi di sorveglianza in servizio d’appoggio ha luogo nel quadro delle basi legali determinanti per le autorità civili appoggiate.

Art. 81 Compito

1 I mezzi di sorveglianza servono all’adempimento dei compiti seguenti:

a. garanzia della sicurezza dei militari nonché di installazioni e materiale dell’esercito;

b. adempimento del mandato in occasione di impieghi in servizio di promovimento della pace, servizio d’appoggio e servizio attivo;

c. istruzione in vista dei compiti di cui alle lettere a e b.