Avamprogetto_LSIM
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 26Fedlex · Progetto
2 L’esercito può mettere a disposizione delle autorità di polizia civili e del Corpo delle guardie di confine, a loro richiesta, mezzi di sorveglianza per impieghi urgenti e temporanei.
Art. 82 Dati
Con i mezzi di sorveglianza possono essere rilevati tutti i dati personali, segnatamente anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, necessari all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 81.
Art. 83 Acquisizione
I mezzi di sorveglianza devono essere impiegati apertamente, sempre che ciò non pregiudichi l’adempimento dei compiti.
Art. 84 Comunicazione
1 I dati personali acquisiti con i mezzi di sorveglianza possono essere resi accessibili mediante procedura di richiamo soltanto alle persone direttamente incaricate dell’adempimento del mandato per il quale sono impiegati detti mezzi.
2 I dati personali trattati con i mezzi di sorveglianza possono essere comunicati soltanto agli organi e alle persone autorizzati a riceverli conformemente al mandato. I destinatari sono autorizzati a inoltrare i dati personali soltanto in conformità con il mandato.
3 I dati personali che non sono necessari per l’adempimento del mandato non possono essere comunicati.
Art. 85 Conservazione
1 I dati personali trattati sono distrutti dopo l’adempimento del compito, sempre che non sussista un obbligo di archiviazione fondato sul diritto federale.
2 I dati personali di cui all’articolo 84 capoverso 3 devono essere distrutti immediatamente.
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 86 Disposizioni esecutive
1 Il Consiglio federale emana per ogni sistema d’informazione le disposizioni necessarie riguardo:
a. alle responsabilità per il trattamento dei dati;
b. al catalogo dei dati, segnatamente dei dati della parte del sistema d’informazione impiegata dai Cantoni o da terzi incaricati;
c. ai dettagli concernenti i diritti di accesso e i diritti di trattamento, segnatamente per quanto concerne la procedura di richiamo;