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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine

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2 L’esercito può mettere a disposizione delle autorità di polizia civili e del Corpo delle guardie di confine, a loro richiesta, mezzi di sorveglianza per impieghi urgenti e temporanei.

Art. 82 Dati

Con i mezzi di sorveglianza possono essere rilevati tutti i dati personali, segnatamente anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, necessari all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 81.

Art. 83 Acquisizione

I mezzi di sorveglianza devono essere impiegati apertamente, sempre che ciò non pregiudichi l’adempimento dei compiti.

Art. 84 Comunicazione

1 I dati personali acquisiti con i mezzi di sorveglianza possono essere resi accessibili mediante procedura di richiamo soltanto alle persone direttamente incaricate dell’adempimento del mandato per il quale sono impiegati detti mezzi.

2 I dati personali trattati con i mezzi di sorveglianza possono essere comunicati soltanto agli organi e alle persone autorizzati a riceverli conformemente al mandato. I destinatari sono autorizzati a inoltrare i dati personali soltanto in conformità con il mandato.

3 I dati personali che non sono necessari per l’adempimento del mandato non possono essere comunicati.

Art. 85 Conservazione

1 I dati personali trattati sono distrutti dopo l’adempimento del compito, sempre che non sussista un obbligo di archiviazione fondato sul diritto federale.

2 I dati personali di cui all’articolo 84 capoverso 3 devono essere distrutti immediatamente.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 86 Disposizioni esecutive

1 Il Consiglio federale emana per ogni sistema d’informazione le disposizioni necessarie riguardo:

a. alle responsabilità per il trattamento dei dati;

b. al catalogo dei dati, segnatamente dei dati della parte del sistema d’informazione impiegata dai Cantoni o da terzi incaricati;

c. ai dettagli concernenti i diritti di accesso e i diritti di trattamento, segnatamente per quanto concerne la procedura di richiamo;