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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine

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l. organi dei Cantoni competenti per l’esclusione dal servizio di protezione civile, per compiti ai sensi dell’articolo 359 capoverso 2 lettera n. 23

2bis L’organo della Confederazione competente per il casellario giudiziale federale comunica senza indugi allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, per gli scopi menzionati all’articolo 359 capoverso 2 lettere l-m, tutte le sentenze di condanna per un crimine o un delitto, misure privative della libertà e decisioni successive concernenti la mancata buona condotta di persone soggette all’obbligo di leva e di militari.24

2ter La comunicazione giusta il capoverso 2bis ha luogo nell’ambito di una procedura in due fasi. Sono comunicate dapprima unicamente le generalità delle persone registrate di nazionalità svizzera che hanno compiuto i diciotto anni di età. Se dalle verifiche dello Stato maggiore di condotta dell’esercito risulta che una delle persone oggetto di detta comunicazione è soggetta all’obbligo di leva o è un militare, l’Ufficio federale di giustizia comunica in una seconda fase anche i pertinenti dati penali.

2quater La comunicazione dei dati del casellario giudiziale informatizzato e la verifica preliminare giusta il capoverso 2ter possono aver luogo mediante un’interfaccia elettronica tra il PISA e il VOSTRA.

4 I dati personali risultanti da domande registrate di estratti del casellario giudiziale nel quadro di procedure penali in corso possono essere trattati soltanto dalle autorità

25

di cui al capoverso 2 lettere a-e nonché k.

2. Legge federale del 19 giugno 199226 sull’assicurazione militare

Art. 1a cpv. 1 lett. d n. 3

Abrogato

Art. 95b Accesso mediante procedura di richiamo

L’assicurazione militare ha accesso mediante procedura di richiamo, nella misura in cui ciò è necessario per il trattamento di casi assicurativi, ai dati personali:

22All’entrata in vigore della revisione del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice

penale svizzero (FF 2002 7351), l’articolo 360bis capoverso 2 lettera k della presente revisione diventerà il nuovo articolo 367 capoverso 2 lettera k CP.

23 All’entrata in vigore della revisione del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice penale svizzero (FF 2002 7351), l’articolo 360bis capoverso 2 lettera l della presente revisione diventerà il nuovo articolo 367 capoverso 2 lettera l CP.

24 All’entrata in vigore della revisione del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice penale svizzero (FF 2002 7351), l’articolo 360bis capoverso 2bis della presente revisione diventerà il nuovo articolo 367 capoverso 2bis CP.

25 All’entrata in vigore della revisione del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice penale svizzero (FF 2002 7351), l’articolo 360bis capoverso 4 della presente revisione diventerà il nuovo articolo 367 capoverso 4 CP.

26 RS 833.1