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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine

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e. la competenza sociale: comportamento e sensibilità di cui le persone soggette all’obbligo di leva danno prova nella società, nella comunità e nel gruppo;

f. l’idoneità: esami attitudinali specifici finalizzati all’accertamento dell’idoneità a esercitare determinate funzioni, nella misura in cui tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale generale secondo le lettere a-e;

g. il potenziale di base per funzioni quadro: per un impiego come sottufficiali, sottufficiali superiori o ufficiali;

h. gli interessi personali relativi all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 17 Acquisizione

Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito acquisisce i dati personali per l’ITR presso:

a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;

b. gli uffici del controllo degli abitanti;

c. i comandi di circondario dei Cantoni;

d. gli organi e le persone incaricate del reclutamento;

e. le persone di referenza indicate dagli interessati.

Art. 18 Comunicazione

1 Nel quadro dei compiti legali, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali dell’ITR agli organi e ai medici incaricati del reclutamento.

2 Nel quadro dei compiti legali, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica le decisioni in merito all’idoneità al servizio militare e di protezione civile agli organi seguenti:

a. alle autorità militari e ai comandi militari’ competenti per la tenuta dei controlli o l’istruzione militari;

b. agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d’esenzione;

c. all’organo d’esecuzione del servizio civile, limitatamente alle persone che hanno presentato una domanda di ammissione al servizio civile.

3 Inoltre, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica alle autorità militari e ai comandi militari’ competenti per la tenuta dei controlli o l’istruzione militari il profilo attitudinale e l’attribuzione.

4 I risultati dei test psicologici di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettere d-e possono essere comunicati soltanto sotto forma di valori numerici. La comunicazione dei rimanenti dati sanitari è fondata sull’articolo 24.

5 I dati personali necessari per scopi di ricerca devono essere anonimizzati prima della comunicazione.