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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine
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e. la competenza sociale: comportamento e sensibilità di cui le persone soggette all’obbligo di leva danno prova nella società, nella comunità e nel gruppo;
f. l’idoneità: esami attitudinali specifici finalizzati all’accertamento dell’idoneità a esercitare determinate funzioni, nella misura in cui tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale generale secondo le lettere a-e;
g. il potenziale di base per funzioni quadro: per un impiego come sottufficiali, sottufficiali superiori o ufficiali;
h. gli interessi personali relativi all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 17 Acquisizione
Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito acquisisce i dati personali per l’ITR presso:
a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
b. gli uffici del controllo degli abitanti;
c. i comandi di circondario dei Cantoni;
d. gli organi e le persone incaricate del reclutamento;
e. le persone di referenza indicate dagli interessati.
Art. 18 Comunicazione
1 Nel quadro dei compiti legali, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali dell’ITR agli organi e ai medici incaricati del reclutamento.
2 Nel quadro dei compiti legali, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica le decisioni in merito all’idoneità al servizio militare e di protezione civile agli organi seguenti:
a. alle autorità militari e ai comandi militari’ competenti per la tenuta dei controlli o l’istruzione militari;
b. agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d’esenzione;
c. all’organo d’esecuzione del servizio civile, limitatamente alle persone che hanno presentato una domanda di ammissione al servizio civile.
3 Inoltre, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica alle autorità militari e ai comandi militari’ competenti per la tenuta dei controlli o l’istruzione militari il profilo attitudinale e l’attribuzione.
4 I risultati dei test psicologici di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettere d-e possono essere comunicati soltanto sotto forma di valori numerici. La comunicazione dei rimanenti dati sanitari è fondata sull’articolo 24.
5 I dati personali necessari per scopi di ricerca devono essere anonimizzati prima della comunicazione.