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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine

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b. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;

c. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;

d. le persone di referenza indicate dagli interessati.

Art. 30 Comunicazione

1 Nel quadro dei compiti legali, l’Istituto di medicina aeronautica rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del Sistema d’informazione di medicina aeronautica agli organi e alle persone seguenti:

a. al medico in capo dell’esercito;

b. ai medici competenti per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio nonché per le cure e al loro personale ausiliario.

2 L’Istituto di medicina aeronautica concede agli organi e alle persone seguenti di consultare i dati medico-aeronautici:

a. in presenza di medici o psicologi dell’organo competente: ai medici curanti e ai medici incaricati di una perizia nonché ai medici dell’assicurazione militare;

b. nei casi di ricorso: al medico in capo dell’esercito.

Art. 31 Conservazione

1 L’Istituto di medicina aeronautica conserva i dati medici e psicologici in un archivio particolare.

2 I dati sono conservati:

a. sino al proscioglimento dal servizio di volo della persona interessata;

b. durante cinque anni negli altri casi.

Sezione 5: Sistema d’informazione del personale medico

Art. 32 Competenza

Il Sistema d’informazione del personale medico è gestito dall’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito.

Art. 33 Compito

Il Sistema d’informazione del personale medico serve per l’assegnazione del personale medico nel quadro del servizio sanitario coordinato.

Art. 34 Dati

Il Sistema d’informazione del personale medico contiene i dati personali seguenti:

a. generalità;