Avamprogetto_LSIM

Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

b. incorporazione, grado, funzione, istruzione, qualificazioni ed equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile;

c. dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile;

d. dati concernenti lo statuto militare secondo gli articoli 3-6, 8, 13, 16-18, 19, 21-24, 61 e 145 della legge militare del 3 febbraio 19959nonché l’ammissione al servizio civile;

e. dati del personale medico nel senso della legge federale del 19 dicembre 187710 sulla libera circolazione del personale medico, indispensabili per garantire il funzionamento medico e tecnico delle installazioni del servizio sanitario e del servizio veterinario nonché dei servizi di salvataggio e di emotrasfusione della sanità pubblica;

f. dati comunicati volontariamente;

g. dati che servono al controllo delle pratiche.

Art. 35 Acquisizione

L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito acquisisce i dati personali per il Sistema d’informazione del personale medico presso:

a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;

b. i comandi militari’;

c. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;

d. le persone di referenza indicate dagli interessati;

e. le associazioni dei medici, dei dentisti, dei farmacisti e dei veterinari;

f. le associazioni e le federazioni del rimanente personale medico.

Art. 36 Comunicazione

1 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali del Sistema d’informazione del personale medico agli organi e alle persone competenti per l’assegnazione del personale medico nel quadro del servizio sanitario coordinato.

2 Nel quadro dei compiti legali, l’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito comunica i dati relativi al personale medico alle unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni competenti per l’assegnazione del personale medico.

Art. 37 Conservazione

I dati personali sono conservati fintanto che è possibile l’assegnazione del personale medico nel quadro del servizio sanitario coordinato.

9 RS 510.10

10 RS 811.11