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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 30 pagine
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b. incorporazione, grado, funzione, istruzione, qualificazioni ed equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile;
c. dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile;
d. dati concernenti lo statuto militare secondo gli articoli 3-6, 8, 13, 16-18, 19, 21-24, 61 e 145 della legge militare del 3 febbraio 19959nonché l’ammissione al servizio civile;
e. dati del personale medico nel senso della legge federale del 19 dicembre 187710 sulla libera circolazione del personale medico, indispensabili per garantire il funzionamento medico e tecnico delle installazioni del servizio sanitario e del servizio veterinario nonché dei servizi di salvataggio e di emotrasfusione della sanità pubblica;
f. dati comunicati volontariamente;
g. dati che servono al controllo delle pratiche.
Art. 35 Acquisizione
L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito acquisisce i dati personali per il Sistema d’informazione del personale medico presso:
a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
b. i comandi militari’;
c. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;
d. le persone di referenza indicate dagli interessati;
e. le associazioni dei medici, dei dentisti, dei farmacisti e dei veterinari;
f. le associazioni e le federazioni del rimanente personale medico.
Art. 36 Comunicazione
1 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali del Sistema d’informazione del personale medico agli organi e alle persone competenti per l’assegnazione del personale medico nel quadro del servizio sanitario coordinato.
2 Nel quadro dei compiti legali, l’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito comunica i dati relativi al personale medico alle unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni competenti per l’assegnazione del personale medico.
Art. 37 Conservazione
I dati personali sono conservati fintanto che è possibile l’assegnazione del personale medico nel quadro del servizio sanitario coordinato.
9 RS 510.10
10 RS 811.11