Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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Rapporto
1 Situazione iniziale
1.1 Accettazione degli accordi di associazione a Schengen e Dublino
Il 5 giugno 2005 gli elettori hanno accettato gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino1. La Svizzera si è impegnata a recepire tutti gli atti giuridici dell’UE a cui si fa riferimento nell’accordo di associazione a Schengen (AAS)2 e nell’accordo di associazione a Dublino (AAD)3 (il cosiddetto acquis di Schengen e di Dublino)4. Essa si è inoltre dichiarata di principio disposta a recepire tutti gli atti giuridici concernenti Schengen e Dublino successivi alla firma degli accordi di associazione, quindi adottati nell’UE dopo il 26 ottobre 2004, e a trasporli, se necessario, nel diritto svizzero (cosiddetto sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino).
Il 20 marzo 2006 la Svizzera ha quindi ratificato entrambi gli accordi di associazione. Per l’entrata in vigore dell’AAS e dell’AAD è necessaria la ratifica da parte della CE e dell’UE, attesa per la metà del 2007.
L’effettiva applicazione degli accordi non inizia tuttavia già con l’entrata in vigore, bensì soltanto dopo che il Consiglio dell’UE avrà constatato, in una decisione, l’adempimento da parte svizzera delle condizioni necessarie per partecipare alla cooperazione istituita da Schengen (la cosiddetta messa in vigore, cfr. il messaggio concernente gli Accordi bilaterali II, FF 2004 5438). La messa in vigore degli accordi avverrà dunque probabilmente nell’autunno del 2008. La condizione richiesta è la conclusione di tutti i lavori di attuazione necessari in Svizzera e una valutazione positiva della Svizzera da parte degli altri Stati Schengen.
1 Cfr. il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, FF 2004 6343.
2 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (FF 2004 5747).
3 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (FF 2004 5777).
4 Cfr. gli allegati A e B AAS, FF 2004 5757, nonché l’art. 1 AAD, FF 2004 5779.