Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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5.4.2 Spiegazione della disposizione
Questa norma di delega conferisce al DFGP il diritto di concludere con autorità estere, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), convenzioni concernenti questioni organizzative e tecniche in relazione alla riammissione di propri cittadini. Tale delega è stata introdotta nel 2006 a livello di ordinanza (art. 4a dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri, OEAE; RS 142.281 e rapporto sulla consultazione in merito a tale modifica di ordinanza55). In base al principio della legalità, tale competenza deve essere sancita a livello di legge formale nella LStr. In tal modo è chiarito che il DFGP, in collaborazione con il DFAE, è competente per la conclusione di tali convenzioni tecniche anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 100 LStr. Non è necessaria una modifica materiale. Inoltre, tale tipo di convenzione può continuare a essere concluso soltanto in vista e in preparazione di un accordo di riammissione. Tali accordi transitori sono stati conclusi ad esempio con la Guinea e la Sierra Leone.
Tali convenzioni riguardano soltanto gli aspetti organizzativi del rimpatrio (p. es. audizioni comuni, competenza per il rilascio di documenti di viaggio ecc.) nonché le modalità di concessione dell’aiuto al ritorno e al reinserimento. Tali disciplinamenti organizzativi non prevedono disposizioni materiali concernenti l’accertamento dell’identità o un obbligo alla riammissione di propri cittadini. Non comprendono nemmeno la riammissione o il transito di cittadini di Stati terzi.
5.5 Ripercussioni per la Confederazione
5.5.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Procedura in caso di rifiuto d’entrata
La nuova procedura in caso di rifiuto d’entrata non dovrebbe comportare ripercussioni finanziarie degne di nota. I moduli previsti nel Codice frontiere Schengen possono essere allestiti e messi a disposizione con la burotica oggigiorno abitualmente disponibile nei posti di lavoro. La nuova procedura formale può essere senz’altro garantita anche nei fine settimana e nei giorni festivi con gli attuali servizi di picchetto. Non si prevede un aumento degno di nota dei ricorsi rispetto all’attuale quadro legale.
Il numero di allontanamenti proposti dalla Confederazione nell’ambito della procedura Dublino non dovrebbe essere molto rilevante. A ciò si aggiunge che, con l’entrata in vigore della LStr, la Confederazione rinuncia a estendere ordini di lasciare un Cantone (art. 12 cpv. 3 LDDS), in modo da compensare un eventuale onere supplementare nell’ambito delle risorse disponibili.
Si può dunque presumere che questo sviluppo e gli ulteriori adeguamenti proposti possano essere attuati con il personale già previsto e richiesto per la trasposizione dell’acquis di Schengen/Dublino.
Introduzione della procedura API
Alla luce dello stato attuale del progetto, si parte dal presupposto che le comunicazioni previste nella procedura API pervengano in via elettronica a un ufficio centrale (cfr. n. 5.2.1). Soltanto dopo la conclusione dell’analisi tecnica preliminare (a metà 2007) sarà possibile ottenere indicazioni affidabili in relazione ai costi e ai tempi di introduzione della procedura. L’analisi preliminare si rivela
55 Consultabile alla pagina iniziale dell’UFM: www.bfm.admin.ch.