Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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presentata all’aeroporto e il rifiuto provvisorio d’entrata in tale ambito saranno disciplinati esclusivamente nell’articolo 22 LAsi.
5.3.2 Procedura all’aeroporto (art. 22 LAsi)
5.3.2.1 Osservazione preliminare
Con la revisione della legge sull’asilo, l’Ufficio federale della migrazione è in grado di prendere ogni decisione, che sia di non entrata nel merito o materiale, all’aeroporto. Un rifiuto provvisorio d’entrata è pronunciato quando non è possibile determinare se le condizioni per ottenere un’autorizzazione d’entrata sono soddisfatte. In tal caso, il richiedente è assegnato all’aeroporto. Una decisione deve essere notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, l’Ufficio attribuisce il richiedente a un Cantone46. L’entrata in Svizzera di un richiedente l’asilo deve in ogni caso essere autorizzata alla scadenza del termine legale che consente di trattenere la persona all’aeroporto. Nella legge sull’asilo tale termine è di 60 giorni per ogni procedura, compresa quella di un eventuale ricorso47. Sotto il regime di Dublino, è possibile svolgere all’aeroporto anche una procedura Dublino (inclusa l’esecuzione di un confronto di impronte digitali con Eurodac e successivamente un’eventuale procedura di presa o di ripresa in carico). In certi casi la procedura può portare a una decisione di non entrata nel merito Dublino emessa all’aeroporto (art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi).
5.3.2.2 Spiegazione della disposizione
L’articolo 22 capoverso 1 LAsi prevede il rilevamento sistematico delle impronte digitali dei richiedenti l’asilo. Occorre sottolineare che l’articolo 99 capoverso 1 della legge sull’asilo nella versione del decreto federale che approva gli Accordi bilaterali (FF 2004 5722) si applica anche alla procedura all’aeroporto. Le eccezioni al rilevamento delle impronte digitali per i minori di età inferiore ai 14 anni definite dal Consiglio federale sono dunque applicabili anche alla procedura all’aeroporto.
Se un cittadino di uno Stato terzo presenta una domanda d’asilo all’aeroporto, la Svizzera esamina quale Stato è responsabile del trattamento della domanda in applicazione degli accordi di associazione a Dublino. La Svizzera può trattare la domanda d’asilo anche se è competente un altro Stato associato a Dublino (art. 3 cpv. 2 del regolamento Dublino). La procedura Dublino deve essere avviata immediatamente all’aeroporto, al momento della presentazione della domanda d’asilo. Di conseguenza, il capoverso 1 precisa che l’Ufficio esamina la sua competenza in applicazione degli accordi di associazione a Dublino.
L’articolo 22 capoverso 2 LAsi fa attualmente riferimento all’articolo 21, che concerne le condizioni d’entrata in caso di domanda d’asilo presentata all’aeroporto. In futuro l’articolo 21 riguarderà tuttavia unicamente la domanda d’asilo presentata alla frontiera, al momento dell’intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all’interno del Paese. Non è dunque più necessario mantenere il rinvio. Occorre invece inserire un rimando al nuovo capoverso 2bis che elenca appunto tali condizioni. Un rifiuto provvisorio d’entrata è pronunciato soltanto se
46 Art. 23 cpv. 2 LAsi; FF 2005 6603.
47 Messaggio del 4 settembre 2002 relativo alla modifica della legge sull’asilo; FF 2002 6121.