Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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che le condizioni di cui all’articolo 11 numero 1 del regolamento Eurodac siano soddisfatte38. Se l’UFM constata che tali condizioni sono adempiute, potrà procedere a una richiesta di confronto delle impronte Eurodac. In caso di risposta Eurodac positiva, l’Ufficio federale della migrazione può presentare una domanda di ripresa in carico presso il Paese interessato associato a Dublino.
Una ripresa in carico è possibile se la persona in situazione irregolare ha presentato una domanda d’asilo in corso d’esame in un altro Stato o se è stata oggetto di una decisione d’asilo negativa esecutiva in un altro Paese associato a Dublino (art. 16 par. 1 lett. c ed e regolamento Dublino39). Tali obblighi di ripresa in carico vengono tuttavia meno se la persona si è allontanata dal territorio degli Stati membri per almeno 3 mesi. Quando una procedura d’asilo è stata portata a termine in un altro Stato membro di Dublino, l’obbligo di ripresa in carico viene altresì meno non appena tale Stato ha adottato ed effettivamente messo in atto le disposizioni necessarie perché il cittadino di un Paese terzo rientri nel suo Paese d'origine o in un altro Paese in cui poteva legalmente recarsi (art. 16 par. 4 regolamento Dublino).
Se il competente Stato membro di Dublino accetta la ripresa in carico, è logico e opportuno che sia l’Ufficio federale a prendere una decisione di trasferimento conformemente all’articolo 20 paragrafo 1 lettera e del regolamento Dublino. Tale decisione deve essere notificata alla persona e motivata. La competenza decisionale relativa alle persone in situazione irregolare, che attualmente spetta ai Cantoni, è così trasferita alla Confederazione (cpv. 1). Ciò consentirà una procedura centralizzata e una pratica uniforme in tutta la Svizzera. L’allontanamento sarà inoltre immediatamente esecutivo.
I Cantoni avranno così la possibilità di rivolgersi all’Ufficio federale della migrazione in vista dell’avvio di una tale procedura. Tale possibilità non significa che in tutti i casi sarà possibile una ripresa in carico in un altro Stato membro di Dublino. La procedura Dublino può durare un certo tempo anche in caso di risposta positiva alla richiesta Eurodac. Può pertanto essere necessario e opportuno che i Cantoni organizzino ed eventualmente eseguano, mentre è in corso una procedura Dublino, un rimpatrio della persona interessata nel suo Paese d’origine o di provenienza, se un tale rimpatrio può essere eseguito più rapidamente. Se ciò è il caso, la procedura Dublino diventa priva di oggetto.
La decisione di allontanamento pronunciata dall’UFM può essere impugnata; il ricorso non ha effetto sospensivo quanto all’esecuzione del trasferimento (cpv. 2). Ciò corrisponde a quanto previsto dall’articolo 20 paragrafo 1 lettera e del regolamento Dublino. Il diritto d’asilo prevede una disposizione analoga nel caso in
38L’articolo 11 del regolamento Eurodac prevede che occorre verificare se uno straniero
non ha già presentato una domanda d’asilo in un altro Stato membro quando:
a) lo straniero dichiara di avere inoltrato una domanda d'asilo, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;
b) lo straniero non chiede l'asilo ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure c) lo straniero cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.
39 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1).