Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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quindi comunicare entro 30 giorni se intende recepire il nuovo atto. In caso di sviluppi dell’acquis di Schengen che l’UE ha notificato alla Svizzera prima dell’entrata in vigore dell’accordo di associazione a Schengen, il termine per la nota di risposta svizzera decorre dall’entrata in vigore dell’AAS (art. 14 par. 3 AAS).
Il recepimento avviene dunque nell’ambito di uno scambio di note, che rappresenta, nell’ottica svizzera, un trattato internazionale. A seconda del contenuto dell’atto UE da recepire, l’approvazione di tale trattato è di competenza del Consiglio federale o del Parlamento (e del popolo nell’ambito del referendum facoltativo).
Se la conclusione dello scambio di note compete all’Assemblea federale o se il recepimento impone adeguamenti di legge, nella sua nota di risposta la Svizzera deve informare l’UE che il recepimento dello sviluppo può diventare vincolante soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. a AAS)12. In tal caso la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per il recepimento e la trasposizione dello sviluppo. Il termine decorre dall’entrata in vigore dell’AAS13.
2.3 Competenza dell’Assemblea federale
In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’approvazione di un trattato internazionale compete di principio all’Assemblea federale. In via eccezionale, il Consiglio federale può concludere un trattato se ne è autorizzato dalla legge o da un trattato internazionale o nel caso di un trattato di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA14.
Lo scambio di note concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen non rappresenta un trattato di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA, poiché la sua trasposizione impone adeguamenti della LStr (cfr. n. 3.2.1). In nessuna altra legge o trattato internazionale vi è inoltre una pertinente competenza alla conclusione di un trattato.
Lo scambio di note necessario per il recepimento e le modifiche della LStr indispensabili per la trasposizione vanno pertanto sottoposti congiuntamente al Parlamento in applicazione dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. e sottostanno a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 2 lett. a e d n. 3 Cost.).
2.4 Possibili conseguenze in caso di mancato recepimento
In caso di mancato recepimento del Codice frontiere da parte della Svizzera potrebbe essere applicata la procedura speciale, prevista nell’Accordo di associazione a Schengen, che porta a una sospensione, se non addirittura a una rottura dell’accordo.
12Cfr. la nota in allegato.
13In merito cfr. il messaggio concernente gli Accordi bilaterali II, FF 2004 5273, 5929
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