Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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3 Recepimento del Codice frontiere Schengen nel quadro degli sviluppi dell’acquis di Schengen
3.1 Contenuto del Codice frontiere Schengen
Il Codice frontiere Schengen sostituisce disposizioni importanti della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 198515 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (CAAS). A partire dal 13 ottobre 2006 non saranno più in vigore gli articoli 2-8 CAAS, che disciplinavano l’entrata e i controlli alle frontiere.
Nel contempo occorre tuttavia abrogare anche il Manuale comune16, che precisava e completava tali prescrizioni, nonché altri regolamenti CE e decisioni del comitato esecutivo di Schengen e sostituirli con le nuove disposizioni contenute nel Codice frontiere Schengen (cfr. art. 39 Codice frontiere Schengen).
Il Codice frontiere Schengen riunisce tali disposizioni disciplinate in diverse sedi. Essenzialmente si tratta di disposizioni riguardanti l’attraversamento delle frontiere esterne, le condizioni d’entrata, lo svolgimento dei controlli alle frontiere, il ripristino dei controlli alle frontiere interne e il rifiuto d’entrata.
Le frontiere esterne (=frontiera tra gli Stati Schengen e gli Stati non aderenti a Schengen) possono essere attraversate soltanto se sono adempiute le condizioni d’entrata previste nell’acquis di Schengen. Le persone che attraversano le frontiere sottostanno a un controllo. Il Codice frontiere disciplina in dettaglio le prescrizioni da rispettare in materia di controlli; occorre in particolare allestire corsie separate ai valichi di frontiera e apporre timbri sui documenti di viaggio di cittadini di Paesi terzi. Tuttavia, il Codice frontiere stabilisce anche quali snellimenti di tali controlli sono ammissibili. Esso disciplina inoltre la procedura applicabile in caso di rifiuto d’entrata (emanazione di una decisione, possibilità di ricorso, ecc.).
Oltre ai controlli alle frontiere esterne, il Codice frontiere disciplina anche la procedura alle frontiere interne (=frontiera tra gli Stati Schengen), che include in particolare la soppressione dei controlli alle frontiere interne, il ripristino temporaneo di tali controlli e la procedura da seguire in tale ambito.
Il Codice frontiere contiene infine anche prescrizioni relative al personale e alle risorse per i controlli di frontiera e alla cooperazione tra gli Stati membri.
3.2 Necessità di adeguamenti legali nel diritto svizzero
Il Codice frontiere Schengen è un regolamento CE dettagliato, direttamente applicabile dal profilo del diritto pubblico internazionale e che non rende necessaria una trasposizione nel diritto interno. Al fine di evitare contraddizioni normative tra il diritto interno e il Codice frontiere sono tuttavia necessari adeguamenti della LStr.
15 GU L 239 del 22.09.2000, pagg. 1, 19
16 Manuale comune (GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97) modificato dalle decisioni - 2003/454/CE del 13 giugno 2003 (GU L 152 del 22.07.2003, pag. 82); - 2003/585/CE del 28 luglio 2003 (GU L 198 del 06.08.2003, pag. 13); - 2003/586/CE del 28 luglio 2003 (GU L 198 del 06.08.2003, pag. 15); - 2004/466/CE del 29 aprile 2004 (GU L 195 del 02.06.2004, pag. 44) e - 2004/574/CE del 29 aprile 2004 (GU L 261 del 06.08.2004, pag. 36).