Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine

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Sono proposti gli adeguamenti e modifiche seguenti:

• l’emanazione di prescrizioni nella LStr per la trasposizione della direttiva

2004/83 (CE) del Consiglio, del 29 aprile 200423, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (la cosiddetta Advance Passenger Information [procedura API]);

• la creazione nella LSISA delle basi legali necessarie affinché il nuovo sistema

d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (SIMIC) possa essere utilizzato anche per compiti in relazione all’applicazione degli accordi di associazione a Schengen e Dublino;

• l’introduzione di un allontanamento speciale nella LStr in relazione alla

procedura Dublino per i casi in cui, pur non essendo stata presentata una domanda d’asilo in Svizzera, la persona interessata ha già presentato una domanda d’asilo in un Paese vincolato da un accordo di associazione a Dublino;

• un disciplinamento conforme a Dublino della procedura d’asilo in caso di

domande d’asilo presentate alla frontiera, nei pressi della frontiera, negli aeroporti nonché in Svizzera;

• l’emanazione di una norma che deleghi al Dipartimento federale di giustizia e

polizia (DFGP) la competenza di concludere convenzioni concernenti questioni organizzative e tecniche in relazione alla riammissione dei propri cittadini.

5 Parte speciale

5.1 Adeguamento della LStr al Codice frontiere Schengen nell’ambito dello sviluppo dell’acquis di Schengen

5.1.1 Procedura in caso di rifiuto d’entrata secondo le disposizioni del Codice frontiere Schengen

L’articolo 13 del Codice frontiere Schengen disciplina la procedura in caso di rifiuto d’entrata alla frontiera esterna. Contrariamente a quanto prescritto dall’acquis di Schengen già recepito, gli Stati Schengen devono ora prevedere un rimedio giuridico in caso di rifiuto d’entrata; la procedura è retta dal diritto nazionale. Secondo il Codice frontiere Schengen, tale rimedio giuridico non ha effetto sospensivo e il rifiuto d’entrata è esecutivo nonostante la presentazione di un ricorso, purché disposizioni di diritto pubblico internazionali non si oppongano a un rifiuto d’entrata (Convenzione sullo statuto dei rifugiati o CEDU). Come finora, il Codice frontiere Schengen prevede che, in tutti gli Stati Schengen, le autorità incaricate del controllo delle frontiere notifichino alle persone interessate il rifiuto d’entrata mediante un modulo standard uniforme24, il quale, oltre a indicare i rimedi giuridici, contenga i motivi alla base del rifiuto d’entrata.

Tale procedura vige di principio soltanto per i rifiuti d’entrata alla frontiera esterna, quindi in caso di ingresso nello spazio Schengen da uno Stato terzo (art. 1 e 13 Codice frontiere Schengen). Tale procedura si applica in via eccezionale alle frontiere interne in caso di ripristino temporaneo dei controlli delle persone (art. 28

23 GU L 261 del 06.08.2005, pag. 24

24 Allegato V Parte B Codice frontiere Schengen (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 23)