Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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2 Sviluppo dell’acquis di Schengen
2.1 Osservazioni generali
Dalla firma degli accordi di associazione a Schengen e Dublino, il 26 ottobre 2004, l’acquis di Schengen è stato oggetto di alcuni sviluppi. Fino al mese di agosto 2006 l’UE aveva comunicato alla Svizzera sviluppi – seppure prevalentemente di natura tecnica – in dieci ambiti nel diritto in materia di stranieri (procedura di entrata e del visto). In quanto futuro Stato Schengen, la Svizzera è di principio tenuta a recepire, a norma di una procedura speciale e nel rispetto dei diritti della democrazia diretta5, gli atti giuridici CE notificati e a trasporli nel suo diritto interno (cfr. qui di seguito
n. 2.2).
Vista la loro importanza e portata, due degli sviluppi finora notificati dall’UE nell’ambito del diritto in materia di stranieri rientrano nella competenza del Legislativo (art. 166 cpv. 2 Cost.). Si tratta, da un lato, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (regolamento CE sui documenti d’identità)6 e, dall’altro, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen7).
Vista la stretta correlazione sotto il profilo del contenuto, le modifiche alla legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri (LStr), necessarie al recepimento e alla trasposizione, sono eseguite nel quadro degli adeguamenti alla legge federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri9. Per quanto concerne tale sviluppo attualmente è in corso una procedura di consultazione separata10.
Oggetto di tale rapporto è il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen11, cfr. n. 3.1), che è stato approvato il 15 marzo 2006 ed è entrato in vigore negli Stati Schengen il 13 ottobre 2006. Il 9 marzo 2006 esso è stato notificato alla Svizzera in quanto sviluppo dell’acquis di Schengen.
2.2 Procedura di recepimento
L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione degli sviluppi di Schengen. In caso di sviluppo dell’acquis di Schengen, il rispettivo atto giuridico è notificato alla Svizzera. Quest’ultima deve
5Cfr. il messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e
l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II»), FF 2004 5273, 5429 segg.
6GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1
7GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1
8 RS 142.20
9 Avamprogetto del 15.07.2005 in consultazione: introduzione del passaporto biometrico. Avamprogetto di revisione della legge e dell’ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri, FF 2005 3923, e avamprogetto in consultazione: approvazione e trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen nell’ambito del diritto in materia di documenti d’identità e di stranieri, FF 2006 ...
10 http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html
11 GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1