Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine

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ma non la esclude nemmeno. L’articolo 3 paragrafo 1 della direttiva ordina soltanto una trasmissione dei dati su richiesta e soltanto in relazione ai controlli delle persone alle frontiere esterne. Tale obbligo di comunicazione non si applica ai voli all’interno dello spazio Schengen.

Attualmente non si ritiene indispensabile comunicare sistematicamente i dati di tutti i passeggeri che giungono in Svizzera con voli provenienti dall’esterno dello spazio Schengen. Per un controllo di frontiera efficace è sufficiente un obbligo di comunicazione per le imprese di trasporto aereo che trasportano in Svizzera passeggeri provenienti da luoghi che presentano un particolare rischio di migrazione.

L’articolo 2 della direttiva 2004/82/CE elenca i dati che un’impresa di trasporto deve trasmettere in anticipo. Tale elenco non è esaustivo. Gli Stati membri sarebbero di principio liberi di introdurre obblighi supplementari33. Occorre tuttavia considerare che ogni obbligo supplementare complica notevolmente l’espletamento delle formalità relative ai passeggeri. Per questo motivo, ad esempio anche Francia e Austria, che hanno già approvato una modifica di legge in tal senso, esigono soltanto i dati di cui all’articolo 3 paragrafo 2 della direttiva. Occorrerebbe anche evitare che le imprese di trasporto debbano gestire diversi sistemi d’informazione per poter rispettare i diversi obblighi previsti dai singoli Stati. Svariate disposizioni e raccomandazioni internazionali, in particolare dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), della Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC), dell’Organizzazione mondiale delle dogane (WCO) e dell’Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA), puntano pertanto a un rilevamento e a una trasmissione uniformi dei dati.

Come menzionato, l’articolo 104 capoverso 1 prevede che, per migliorare l’esecuzione dei controlli di confine e lottare più efficacemente contro l’entrata e il transito illegali, l’UFM, dopo aver sentito le imprese di trasporto aereo, determini i collegamenti aerei per i quali devono essere forniti in anticipo i dati di cui alla direttiva 2004/83/CE. Conformemente allo scopo della direttiva, si tratterà dei voli provenienti da luoghi di partenza interessati dal fenomeno della migrazione illegale. Siccome tali luoghi mutano continuamente, non è né possibile né sensato stilare nella legge o in un’ordinanza un elenco definitivo dei voli e dei luoghi di partenza Deve invece essere possibile trovare soluzioni flessibili.

In collaborazione con le competenti autorità incaricate del controllo agli aeroporti svizzeri che costituiscono le frontiere esterne e con le imprese di trasporto aereo, l’UFM analizzerà a intervalli regolari i rischi di migrazione e adotterà le misure necessarie, tenendo conto anche delle possibilità tecniche disponibili nei luoghi di partenza e della certezza dei dati in loco.

Il capoverso 1 prevede inoltre che i dati personali delle persone trasportate devono essere comunicati all’ufficio centrale designato dall’UFM. La ricezione centralizzata dei dati permette di rispettare una pertinente raccomandazione della Conferenza europea dell’aviazione civile34. Sulla scorta delle conoscenze attuali appare opportuno che tali comunicazioni siano notificate per via elettronica a un ufficio centrale, che provvederà a trasmetterle alle rispettive autorità incaricate del controllo

33 Cfr. il considerando (8) della direttiva 2004/82/CE.

34 Cfr. The European Civil Aviation Conference Magazine, number 32, printemps 2006, p. 27; Déclaration de principes sur les systèmes de Renseignements préalables concernant les voyageurs, ch. 5. viii)