Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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Svizzera è quindi tenuta, nei casi summenzionati, ad esaminare la sua competenza per il trattamento della domanda d’asilo. Di conseguenza, la pratica attuale che consiste nell’allontanare in modo informale, ossia senza emanare una decisione, i richiedenti intercettati alla frontiera o nella zona frontaliera, sulla base di accordi di riammissione, non ha più ragione d’essere. Al contrario, le autorità competenti devono assegnare a un centro di registrazione ogni richiedente che presenta una domanda d’asilo alla frontiera, nella zona frontaliera o sul territorio svizzero. L'articolo 21 LAsi deve quindi essere rinominato: domanda d’asilo presentata alla frontiera, al momento dell’intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all’interno del Paese.
L’articolo 21 capoverso 1 LAsi prevede che, nei casi sopra menzionati, le autorità competenti inviano le persone a un centro di registrazione. L’articolo 21 capoverso 2 precisa inoltre che l’UFM verifica la propria competenza in applicazione degli accordi di associazione a Dublino.
Sebbene l'articolo 3 del regolamento Dublino parli di «cittadino di un paese terzo», ossia di un Paese non vincolato dagli accordi di associazione a Dublino, l’articolo 21 capoverso 3 LAsi sarebbe tuttavia teoricamente applicabile persino ai cittadini di Paesi membri dell’UE, qualora dovessero presentare una domanda d’asilo. Il motivo principale dell’assegnazione dei richiedenti l’asilo a un centro di registrazione risiede nella durata della procedura volta a determinare lo Stato membro responsabile. Tale procedura non può essere eseguita alla frontiera.
Il confronto delle impronte digitali tramite Eurodac avviene in tempi rapidi, di regola entro 24 ore. Tuttavia, la decisione sulla presa o ripresa in carico può, a determinate circostanze, durare vari mesi.43. Sulla base dei risultati di Eurodac o di altri criteri previsti dal regolamento Dublino, una domanda di presa o di ripresa in carico deve essere presentata presso lo Stato membro di Dublino che la Svizzera ritiene competente. La risposta a una domanda di presa in carico può richiedere al massimo due mesi in un caso non urgente44. In un caso in cui è invocata l’urgenza, il termine di risposta è compreso tra una settimana e un mese. Una risposta a una domanda di ripresa in carico può richiedere al massimo un mese45.
È vero che esiste la possibilità di concludere accordi amministrativi bilaterali al fine di agevolare l’attuazione del regolamento Dublino (art. 23 regolamento Dublino). Simili accordi permetterebbero ad esempio di accelerare la procedura di presa o ripresa in carico quando una domanda d’asilo è presentata nella zona di frontiera. Anche in questo caso la Svizzera non dispone tuttavia delle necessarie infrastrutture alle frontiere (centri d’alloggio, audizione) per eseguire una procedura Dublino.
Dopo lo svolgimento della procedura Dublino, l’Ufficio federale saprà quale Stato è competente per il trattamento della domanda. Sarà in grado di pronunciare una decisione di non entrata nel merito con allontanamento verso un altro Stato membro di Dublino o di trattare la domanda sulla base del diritto interno (decisione materiale o non entrata nel merito) quando la Svizzera è competente.
Attualmente, l’articolo 21 LAsi concerne parimenti la domanda d’asilo all’aeroporto. Non sarà più così nella nuova formulazione: la domanda d’asilo
43 Messaggio «Accordi bilaterali II»); FF 2004 5417.
44 Art. 18 regolamento Dublino
45 Art. 20 regolamento Dublino