Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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5.2.3.3 Multa in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo (art. 120b)
La possibilità per l’UFM di infliggere una multa amministrativa in caso di violazione colpevole va disciplinata – come nel caso delle analoghe «carrier sanction» (art. 120a LStr) – nell’articolo 120b LStr.
Per motivi di sistematica, tale multa amministrativa deve essere inserita nelle disposizioni penali previste nella LStr.
Il capoverso 1 definisce l’ammontare della multa. Tale multa non può essere comparata con quella delle «carrier sanction» (art. 120a LStr). La violazione di un obbligo di comunicazione è una lesione del bene giuridico più lieve rispetto al trasporto di passeggeri che non dispongono dei documenti necessari. La direttiva 2004/82 fissa al massimo a 5 000 euro (=8 000 franchi) la multa per volo in cui i dati sulle persone trasportate non sono comunicati o non lo sono stati correttamente. Tale formulazione consente diverse interpretazioni. Da quello che risulta finora, tale disposizione è interpretata in modo diverso nei vari Stati Schengen. In certi Paesi (Austria) è prevista una multa di almeno 3 000 euro per ogni persona trasportata i cui dati personali non sono stati comunicati o lo sono stati in modo errato (§ 112 Fremdenpolizeigesetz41), in altri Stati si parla di infliggere una multa massima di 50 000 euro per viaggio (per volo) in caso di comunicazione errata dei dati personali.
Per questo motivo, è proposta una multa massima di 100 000 franchi per volo in caso di violazione, per tale volo, dell’obbligo di comunicazione, in quanto i dati non sono stati comunicati tempestivamente o sono stati comunicati in maniera incompleta o erronea (cpv. 1 e 2). In tal modo, la sanzione prevista è sufficientemente dissuasiva.
L’articolo 120b LStr definisce inoltre quando un’impresa di trasporto aereo viola in modo colpevole l’obbligo di comunicazione (cpv. 3). Tale definizione corrisponde alla normativa che il Codice penale prevede per la responsabilità primaria delle imprese (art. 100quater cpv. 2 CP risp. art. 102 cpv. 2 nCP).
In tale contesto è possibile rilevare che gli articoli 120a e 120b LStr, che prevedono una punizione diretta delle imprese, sono prioritari rispetto alla responsabilità penale dell’impresa. Il CP di norma prevede soltanto una punibilità sussidiaria dell’impresa (cfr. art. 100quater cpv. 1 CP risp. art. 102 cpv. 1 nCP). Parimenti, l’articolo 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0) non sarà applicabile, poiché gli articoli 120a e 120b LStr riguardano in ogni caso la persona giuridica. Va quindi da sé che non si applica nemmeno l’articolo 6 DPA.
5.2.3.4 Disposizioni comuni per sanzionare le imprese di trasporto (art. 120c)
L’articolo 120c contiene le necessarie normative di procedura penale applicabili al sanzionamento delle imprese di trasporto in base agli articoli 120a («carrier sanction») e 120b (obbligo di comunicazione).
Occorre sottolineare che tutte le violazioni penali dell’obbligo di diligenza o di comunicazione delle imprese di trasporto possono essere punite in Svizzera anche se sono state commesse all’estero. In tal modo è creata una norma speciale relativa
41 http://www.bmi.gv.at/downloadarea/kunsttexte/Fremdenpolizeigesetz2005_0706.doc