Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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non è possibile determinare se le condizioni che permettono l’entrata in Svizzera sono adempiute.
Nel contesto dell’adeguamento dell’articolo 22 LAsi, è adeguato anche il rimando previsto dal nuovo articolo 120a capoverso 2 lettera d LStr (multa in caso di violazione dell’obbligo di diligenza).
Il capoverso 2biselenca le condizioni alle quali è rilasciata un’autorizzazione d’entrata in Svizzera. L’entrata è autorizzata soltanto se la Svizzera ritiene di essere responsabile del trattamento della domanda d’asilo secondo i criteri del regolamento Dublino. Si tratta di una condizione necessaria. Se la Svizzera non giunge a tale conclusione, il richiedente è assegnato all’aeroporto. Affinché l’autorizzazione d’entrata sia pronunciata, occorre inoltre che una delle due condizioni alternative seguenti sia adempiuta. La prima condizione è la seguente:
- appare che, nel Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera, il richiedente sarebbe esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall’articolo 3 capoverso 1 o minacciato di trattamento inumano.
In tal caso, la persona è minacciata nel Paese dal quale è giunta in Svizzera. È tuttavia possibile che la persona sia minacciata perché il Paese da cui è direttamente giunta in Svizzera può allontanarla in un altro Stato in cui sarebbe minacciata. Per questo motivo è prevista la condizione alternativa seguente:
- il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo.
Queste due condizioni alternative corrispondono al vigente articolo 21 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 lettera a LAsi. Con la menzione esplicita degli accordi di associazione a Dublino al capoverso 1, il riferimento alla competenza della Svizzera per trattare la domanda d’asilo in virtù di una convenzione non ha più ragione d’essere (art. 21 cpv. 2 lett. b del diritto vigente).
Contrariamente alla normativa vigente, in futuro un richiedente l’asilo non potrà più entrare in Svizzera direttamente all’aeroporto se possiede i documenti di legittimazione necessari (passaporto e/o visto) (attuale art. 21 cpv. 1 lett. a). Sulla base della procedura Dublino occorre vietare provvisoriamente l’entrata di tali persone al fine di determinare se la Svizzera è competente per l’esame della domanda d’asilo secondo la normativa di Dublino. In futuro, lo Stato Schengen che ha rilasciato un visto Schengen a un richiedente l’asilo sarà competente per l’esame della domanda (art. 9 regolamento Dublino). Inoltre, è possibile revocare immediatamente il visto a una persona che presenta una domanda d’asilo (art. 15 OEnS). La persona interessata non è quindi più in possesso di un documento valido che le consente di entrare in Svizzera.
Occorre rammentare che le persone provenienti dall’Unione europea sono autorizzate a entrare in Svizzera in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681). Il fatto che presentino una domanda d’asilo non influisce su questo punto.
Il capoverso 2ter prevede inoltre che il Consiglio federale possa decidere in quali altri casi l’entrata in Svizzera è autorizzata al fine di evitare casi personali di rigore.
L’entrata deve inoltre essere permessa nei casi previsti dall’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza 1 sull’asilo (RS 142.311). Nell’ambito dei lavori di attuazione per la