Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine

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Come novità, per ogni rifiuto d’entrata alla frontiera esterna il Codice frontiere Schengen impone l’emanazione di una decisione scritta su un modulo speciale. Il rifiuto deve essere notificato alla frontiera al cittadino dello Stato terzo in questione. È immediatamente esecutivo, ma può essere impugnato, se questo è previsto dal diritto nazionale.

La nuova LStr non prevede invece l’emanazione di una decisione formale in ogni caso. Una decisione formale è emanata soltanto su richiesta esplicita (art. 7 cpv. 217, art. 64. cpv. 2, art. 65 cpv. 2 LStr). Un adeguamento della LStr è pertanto necessario per trasporre tale sviluppo previsto nel Codice frontiere Schengen (cfr. le osservazioni al n. 4.1).

4 Ulteriori adeguamenti nel diritto interno per la trasposizione completa dell’acquis di Schengen e di Dublino già recepito

4.1 Osservazione preliminare

Nell’ambito dei lavori preparatori relativi al summenzionato sviluppo dell’acquis di Schengen è risultato che alcune prescrizioni previste dal diritto in materia di stranieri e di asilo, che erano state adeguate all’acquis di Schengen (stato al 26 ottobre 2004) nel 2004 nel quadro del decreto federale del 17 dicembre 200418 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, andavano riesaminate e completate. La necessità di tali adeguamenti è emersa soltanto dopo la conclusione dei lavori legislativi nel diritto in materia di asilo e di stranieri. Per evitare lacune nella trasposizione e non mettere in discussione la messa in vigore entro i termini previsti dell’accordo di associazione a Schengen, questi ulteriori adeguamenti devono essere trattati congiuntamente allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

4.2 Panoramica degli ulteriori adeguamenti nell’ambito della LStr, della LAsi e della LSISA

Oltre agli adeguamenti in base agli sviluppi dell’acquis di Schengen, sono indispensabili ulteriori adeguamenti della LStr, della legge sull’asilo (LAsi19) e della legge federale del 20 giugno 200320 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA). Non si tratta di sviluppi, bensì di completamenti e ulteriori adeguamenti per la trasposizione dell’acquis di Schengen e Dublino già recepito con il decreto del 17 dicembre 200421(cfr. in merito il messaggio concernente gli Accordi bilaterali II22). Di conseguenza, non è necessario procedere a un ulteriore scambio di note per il recepimento delle rispettive prescrizioni.

Contrariamente a quanto previsto per gli sviluppi, che di principio sottostanno a scadenze separate (cfr. n. 2.2), tali ulteriori adeguamenti devono essere trasposti nel diritto svizzero al più tardi al momento della messa in vigore degli accordi di associazione a Schengen e Dublino.

17 Cfr. la disposizione concernente il coordinamento (art. 127 LStr).

18 FF 2004 6343

19 RS 142.31

20 RS 142.51

21 FF 2004 6343

22 FF 2004 5273