Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine

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messa in vigore della revisione parziale della legge sull’asilo si sta attualmente esaminando l’adeguamento di tale disposizione.

5.3.3 Intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale (art. 24 LAsi)

L’articolo 24 LAsi attualmente in vigore prevede che le persone intercettate mentre entrano illegalmente in Svizzera e che presentano una domanda d’asilo siano consegnate alle competenti autorità dello Stato limitrofo. Con l’entrata in vigore degli accordi di associazione a Schengen e Dublino, la Svizzera sarà tenuta ad esaminare la sua competenza per il trattamento della domanda d’asilo, sulla base del regolamento Dublino, se una domanda d’asilo è presentata sul suo territorio (art. 3 cpv. 1 del regolamento Dublino). L’articolo 24 va dunque abrogato e la presentazione di una domanda d’asilo in caso di intercettazione al momento dell’entrata illegale verrà disciplinata dall’articolo 21 LAsi (cfr. n. 5.3.1).

5.3.4 Rilevamento dei dati biometrici da parte di terzi

Nella revisione parziale della legge sull’asilo, il nuovo articolo 98b LAsi introduce la possibilità per le autorità competenti di trattare i dati biometrici di un richiedente l’asilo o di una persona bisognosa di protezione al fine di stabilirne l’identità. I dati biometrici sono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c LPD. Sono considerati dati biometrici ad esempio le impronte digitali, la fotografia, la geometria della mano, l’iride, la retina o il viso. È opportuno osservare che allo stato attuale della tecnologia, soltanto le impronte digitali sono rilevate nell’ambito dell’asilo.

Per ragioni d’ordine pratico, l’Ufficio ha attualmente delegato a terzi (p. es. ASCOM) il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti l’asilo nei centri di registrazione. Siccome in futuro si prevede di rilevare e valutare altri dati biometrici che sono, come menzionato, dati degni di particolare protezione, la delega di tale compiti a terzi deve essere prevista in una base legale formale. L’introduzione del capoverso 1bis nell’articolo 98b LAsi risponde dunque a tale esigenza. Tale articolo precisa che l’Ufficio federale deve assicurarsi che il terzo incaricato rispetti le norme pertinenti in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica. Esso deve inoltre emanare anche prescrizioni relative al trattamento dei dati.

Tale adattamento legale ha la sua ragione d’essere nel quadro degli accordi di associazione a Schengen e Dublino, poiché permette di garantire l’attuazione ottimale ed efficace di tali accordi, segnatamente per quanto concerne il rilevamento delle impronte digitali e di altri dati che permetteranno in futuro di identificare i richiedenti l’asilo.