Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine

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5.3.5 Legge federale del 20 giugno 200348 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)

5.3.5.1 Principi delle modifiche

Il trattamento dei dati personali nel sistema d’informazione SIMIC49 deve essere garantito anche nell’ambito dell’accordo di associazione a Schengen (AAS) e degli accordi di associazione a Dublino (AAD). Questo vale in particolare per quanto riguarda la procedura del visto, il dovere di diligenza e l’obbligo di assistenza delle imprese di trasporto, la procedura API (cfr. n. 3.2.1) e la procedura volta a determinare lo Stato competente per l’esame della domanda d’asilo (procedura Dublino). Le basi legali di SIMIC devono pertanto essere adeguate.

La LSISA è la base legale formale del sistema SIMIC, che rappresenta lo strumento di lavoro più importante delle autorità competenti per il settore degli stranieri e dell’asilo. Contiene i dati personali di tutti gli stranieri entrati o residenti in Svizzera e assiste le autorità competenti nell’esecuzione del diritto in materia di stranieri e di asilo, come ad esempio nel rilevamento uniforme dei dati relativi all’identità di una persona, nel rilascio di visti, di permessi di residenza o di lavoro nonché nell’allestimento di statistiche.

I rimandi nella LSISA agli accordi di Schengen e Dublino fanno riferimento a tutti gli atti giuridici UE che fanno parte del corrispondente acquis (segnatamente regolamenti e direttive). In occasione del trattamento di dati personali nell’ambito di tali accordi occorre dunque osservare sempre la direttiva in materia di protezione dei dati50. I dettagli come i diritti d’accesso a SIMIC o i dati ivi contenuti sono disciplinati nell’ordinanza del 12 aprile 200651concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC). Anche questa ordinanza va completata in vista della messa in vigore degli accordi di associazione a Schengen e Dublino.

5.3.5.2 Spiegazioni delle singole disposizioni

Art. 1 Oggetto

Questo articolo rinvia alle disposizioni in materia di protezione dei dati della LStr, della legge sull’asilo e della legge sulla cittadinanza che, insieme alla LSISA, sono mantenute e sono già state adeguate nell’ambito dell’approvazione e della trasposizione degli accordi di associazione a Schengen e Dublino (vedi messaggio concernente gli Accordi bilaterali II, FF 2004 5716-5724). Così, anche in occasione del trattamento dei dati personali in SIMIC, occorre osservare, ad esempio, l’obbligo di informazione (art. 111e LStr e 102d LAsi), il diritto d’accesso (art. 111f e 102e LAsi) o la legittimazione a ricorrere dell’Incaricato federale della protezione dei dati

48RS 142.51

49SIMIC è la banca dati elettronica che assiste le autorità competenti nell’esecuzione del

diritto in materia di stranieri e d’asilo. Dovrà sostituire completamente gli obsoleti sistemi RCS (Registro centrale degli stranieri) e AUPER (sistema automatizzato di registrazione delle persone).

50Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa

alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

51 RS 142.513