Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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di confine. Al momento non ci si può ancora basare su esperienze acquisite dagli altri Stati Schengen.
In base al capoverso 2 LStr le imprese di trasporto aereo sono obbligate a comunicare all’ufficio designato dall’UFM soltanto i dati previsti nella direttiva. Tali dati sono sufficienti per un controllo efficace della migrazione agli aeroporti. Si rinuncia pertanto a esigere dati supplementari.
Conformemente all’articolo 6 della direttiva 2004/82/CE, l’ufficio designato deve mettere a disposizione delle autorità incaricate di effettuare i controlli alle frontiere esterne i dati sui passeggeri comunicatigli dalle imprese di trasporto aereo (cpv. 3). Tuttavia, attualmente non è ancora possibile valutare in maniera definitiva in che modo tali dati sono trasmessi ed elaborati conformemente alla direttiva. Le basi tecniche dovrebbero essere predisposte nel corso del 2007. Non si dispone delle esperienze degli Stati Schengen, poiché nessuno di loro ha ancora attuato la direttiva sotto il profilo tecnico.
Il capoverso 4 autorizza l’Ufficio federale a concludere convenzioni con le imprese di trasporto aereo per disciplinare i dettagli tecnici per una procedura di comunicazione adeguata e sicura.
Il capoverso 5 disciplina, conformemente alla direttiva 2004/82/CE, che i dati sono salvati in un file provvisorio e sono cancellati entro 24 ore dalla loro trasmissione, a meno che non siano indispensabili per svolgere una procedura di diritto penale o amministrativo (LStr, LAsi) oppure, in forma anonima, per scopi statistici.
Il capoverso 6 disciplina per contro la cancellazione, conformemente alla direttiva, dei dati sui passeggeri da parte delle imprese di trasporto aereo tenute alla comunicazione.
Il capoverso 7 prevede che, conformemente alla direttiva, le imprese di trasporto aereo informino i passeggeri interessati in merito alla trasmissione dei dati.
La sanzione prevista nella direttiva 2004/82/CE è attuata nel nuovo articolo 120b LStr (cfr. n. 5.2.3).
5.2.2 Allontanamento semplificato di diritto in materia di stranieri in virtù dell’accordo di associazione a Dublino
5.2.2.1 Osservazione preliminare
Con l’associazione a Dublino, la Svizzera recepisce a livello nazionale il principio secondo cui un unico Stato è competente per trattare una domanda d’asilo nello spazio Dublino. Al momento della presentazione di una domanda d’asilo da parte di un cittadino di un Paese terzo, ossia di un Paese che non è vincolato da nessun