Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

(art. 111h LStr e 102g LAsi), ripresi nella legge con il decreto federale del 17 dicembre 200452.

Art. 3 Scopo del sistema d’informazione

Il capoverso 2 elenca i compiti legali nel settore degli stranieri la cui esecuzione necessita del sistema SIMIC. La lettera c disciplina il controllo delle condizioni di entrata e di dimora degli stranieri nell’ambito della LStr, dell’accordo del 21 giugno 199953 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone nonché dell’accordo del 21 giugno 200154 di emendamento della Convenzione AELS. Affinché i dati personali possano essere trattati anche nell’ambito di Schengen e Dublino, occorre inoltre rinviare agli accordi di associazione a Schengen e Dublino.

Il capoverso 3 elenca i compiti legali nel settore dell’asilo la cui esecuzione necessita del sistema SIMIC. La nuova lettera h menziona la procedura di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera giusta gli accodi di associazione a Dublino (procedura Dublino). Se una persona ha già presentato una domanda d’asilo nello spazio Dublino, tale informazione è rilevata nel SIMIC. Inoltre, è possibile allestire statistiche con i dati rilevati nell’ambito della procedura Dublino (in particolare quelli concernenti gli allontanamenti eseguiti nell’ambito della procedura di presa e di ripresa in carico).

Art. 15 Comunicazione all’estero

La comunicazione di dati personali del SIMIC all’estero nell’ambito degli accordi di associazione a Schengen e Dublino è retta dalle disposizioni adeguate già introdotte con il decreto federale del 17 dicembre 2004, che corrispondono alle prescrizioni della direttiva in materia di protezione dei dati. Essa prevede il principio seguente: la comunicazione di dati personali a uno Stato membro di Schengen o Dublino è equiparata alla comunicazione di dati personali tra organi federali (art. 111a LStr e art. 102b LAsi). Per contro, gli Stati che non sono vincolati da uno degli accordi di associazione devono garantire un livello di protezione adeguato (art. 111d LStr e art. 102c LAsi). Del resto, si rinvia alle osservazioni, sempre valide, in merito agli articoli 22h e 22k LDDS (che corrispondono agli art. 111a e 111d LStr) nonché 102b e 102c LAsi nel messaggio concernente gli Accordi bilaterali II (FF 2004 5535-6254).

5.4 Competenza del DFGP a concludere convenzioni organizzative e tecniche per la riammissione di propri cittadini

5.4.1 Osservazione preliminare

Questa particolare norma di delega consiste in un adeguamento correlato soltanto indirettamente agli ulteriori adeguamenti in base all’acquis di Schengen. Vista la tematica del diritto in materia di stranieri è tuttavia giustificato inserire questa norma di delega insieme a tali ulteriori adeguamenti.

52FF 2004 6343

53 RS 0.142.112.681

54 RS 0.632.31