Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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cui l’UFM pronuncia una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento verso uno Stato associato a Dublino (art. 107a LAsi; cfr. il messaggio concernente gli Accordi bilaterali II, FF 2004 5725). Inoltre, tutti i ricorsi concernenti l’applicazione di tale trasferimento secondo la normativa di Dublino saranno trattati in maniera centralizzata dal Tribunale amministrativo federale, evitando così che i tribunali cantonali si trovino confrontati con l’applicazione del regolamento Dublino e scongiurando il possibile rischio di pratiche divergenti a seconda del Cantone.
Occorre precisare esplicitamente che le persone in situazione irregolare interessate da un tale allontanamento soggiacciono sempre alla competenza finanziaria dei Cantoni (cpv. 3). I Cantoni sono tenuti a fornire l’aiuto sociale o il soccorso d’emergenza (art. 12 Cost.). Tale precisazione è conforme alla legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno40, che prevede, all’articolo 21, che se uno straniero dimorante in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo. Per altro, l’esecuzione dell’allontanamento resta sempre di competenza dei Cantoni.
5.2.3 Disposizioni penali per le imprese di trasporto
5.2.3.1 Osservazioni preliminari
Nel contesto della trasposizione della direttiva 2004/82 sono state riesaminate le disposizioni penali previste nella LStr in relazione alla trasposizione della cosiddetta «carrier sanction» (art. 94 LStr); è risultato che questa disposizione non è più conforme alle norme della Parte generale riveduta del Codice penale (nCP), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. Tale disposizione va pertanto abrogata e sarà sostituita dal nuovo articolo 120a LStr. Questo vale anche per la nuova disposizione penale prevista in relazione all’obbligo di comunicazione da parte delle imprese di trasporto aereo. Si tratta di adeguamenti principalmente formali di diritto penale e di procedura penale (applicabilità del diritto svizzero ai reati commessi all’estero, responsabilità delle imprese di trasporto quali persona giuridica, competenza della Confederazione al perseguimento penale).
5.2.3.2 Multa in caso di violazione dell’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto (art. 120a)
Tale disposizione riprende essenzialmente la normativa finora prevista all’articolo 94 LStr in combinato disposto con l’articolo 127. Sulla base di un riesame del contenuto della direttiva 2001/51/CE, per quanto concerne l’ammontare della multa è stata tuttavia adottata una soluzione che rispecchia meglio il Codice penale svizzero. Invece di una multa relativamente lieve, che secondo il tenore della direttiva è inflitta per ogni passeggero che non dispone dei documenti necessari, è prevista una multa massima. Il suo ammontare è fissato nel singolo caso in base alla colpa. Una multa elevata è inflitta, ad esempio, se un’impresa di trasporto trasporta molti passeggeri sprovvisti di documenti o se, nonostante l’avvertimento, non adempie ripetutamente al suo obbligo di diligenza. Tale multa elevata esplica l’effetto preventivo auspicato, analogamente all’articolo 117 capoverso 2 (Impiego di stranieri sprovvisti di permesso).
40 RS 851.1