Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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internazionale è quindi possibile rinviare al messaggio concernente gli Accordi bilaterali II (FF 2004 5312).
7 Aspetti giuridici
7.1 Compatibilità con la Costituzione
L’approvazione del Codice frontiere Schengen esige un trattato internazionale e una trasposizione a livello di legge formale (revisione della legge federale del 16 dicembre 200559 sugli stranieri (LStr), che devono essere approvati dal Parlamento. Sia lo scambio di note necessario per il recepimento sia la modifica della LStr indispensabile per la trasposizione sottostanno inoltre a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 2 lett. a e d n. 3 Cost.).
I presenti adeguamenti della legge sugli stranieri, della legge sull’asilo e della legge sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo si fondano sull’articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale.
7.2 Decreto d’approvazione
L’approvazione dello scambio di note e le modifiche legislative necessarie in virtù del Codice frontiere Schengen sono effettuate simultaneamente; l’Assemblea federale include le modifiche legislative nel decreto d’approvazione conformemente all’articolo 141a capoverso 2 della Costituzione.
I miglioramenti legislativi figurano in un atto distinto. Tali modifiche sono volte a una trasposizione completa dell’acquis di Schengen e Dublino già recepito con il decreto federale del 17 dicembre 2004.
Allegati: Nota del ... (avamprogetto) incluso il Codice frontiere Schengen
Decreto federale (avamprogetto)
Atto di modifica (avamprogetto)
59 RS 142.20