Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine

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immediatamente esecutiva e un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. È ragionevole esigere dalle persone respinte immediatamente alla frontiera interna che ritornino nello Stato Schengen limitrofo dal quale hanno cercato di entrare, purché disposizioni di diritto pubblico internazionale non si oppongano a un rifiuto d’entrata (Convenzione sullo statuto dei rifugiati, CEDU, Accordo sulla libera circolazione delle persone o disposizioni dell’Accordo di Dublino). Del resto, da tale Paese possono sempre presentare una nuova domanda d’entrata presso le competenti autorità.

Adeguamento dell’articolo 64 LStr

Sulla scorta della normativa vigente, occorre prevedere nell’articolo 64 capoverso 2 la possibilità di ripristinare, su richiesta, l’effetto sospensivo. Un tale ripristino può essere giustificato per chiarire eventuali ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento. Conformemente al capoverso 3, la decisione di allontanamento è tuttavia immediatamente esecutiva se sussiste un pericolo concreto per la sicurezza e l’ordine pubblici o per la sicurezza esterna, come dovrebbe essere sovente il caso per tali allontanamenti (p. es. allontanamento di tifosi o dimostranti violenti o turisti del crimine).

Adeguamento dell’articolo 65 LStr

Per contro, il rifiuto d’entrata (allontanamento) all’aeroporto in quanto frontiera esterna di Schengen va sempre eseguito immediatamente, nell’ambito delle possibilità tecniche disponibili all’aeroporto (cfr. tuttavia art. 65 cpv. 3 ultimo periodo LStr). È possibile autorizzare la persona interessata a soggiornare temporaneamente all’aeroporto fino al prossimo volo di ritorno disponibile (per quel che concerne le peculiarità della procedura all’aeroporto, cfr. il messaggio relativo alla LStr, FF 2002 3427). Il rifiuto d’entrata all’aeroporto giusta l’articolo 65 capoverso 1 LStr non è tuttavia emanato senza formalità, bensì deve essere notificato come finora dall’Ufficio federale mediante il modulo standard uniforme27, come previsto nel Codice frontiere Schengen (art. 65 cpv. 2 LStr).

I vantaggi di tale soluzione unitaria

Tale soluzione consente di contenere il dispendio amministrativo per le autorità competenti e nel contempo di tenere adeguatamente conto dell’interesse alla protezione giuridica della persona interessata. Non si prevede un aumento duraturo dei ricorsi dovuto a tale nuova possibilità di impugnazione, poiché di regola non sussiste un effetto sospensivo e poiché nella maggior parte dei casi le decisioni sono immediatamente esecutive. Non sussiste quindi alcun interesse a interporre ricorso. Inoltre, vi è sempre la possibilità di presentare una domanda d’asilo anche alla frontiera interna.

5.1.3 Trasposizione a livello di ordinanza

Oltre alle modifiche della LStr, la trasposizione del Codice frontiere Schengen richiede anche adeguamenti a livello di ordinanza. Tali adeguamenti sono contenuti nella nuova ordinanza concernente la procedura d’ingresso, che attualmente è rielaborata in relazione alla messa in vigore della LStr e fa già riferimento al Codice frontiere Schengen28. Naturalmente gli adeguamenti entreranno in vigore soltanto se il presente sviluppo dell’acquis di Schengen sarà recepito.

27 Allegato V Parte B Codice frontiere Schengen (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 23)

28 Cfr. la documentazione inviata in consultazione relativa a tali adeguamenti, FF....