Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine

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5.2 Adeguamenti della LStr all’acquis di Schengen e Dublino già recepito (ulteriori adeguamenti)

5.2.1 Trasposizione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (procedura API)

Osservazioni generali

Come già illustrato al numero 4.2, nell’ambito del decreto federale del 17 dicembre 200429, si è trasposto soltanto parzialmente nel diritto in materia di stranieri la direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate30.

La direttiva 2004/82/CE mira in primo luogo a combattere più efficacemente la migrazione illegale31. Essa impone agli Stati membri di emanare le prescrizioni nazionali in materia di notifica necessarie per obbligare le imprese di trasporto (vettori) a comunicare, prima dell’arrivo dell’aeromobile, ai competenti organi di controllo determinati dati relativi alle persone trasportate (le cosiddette informazioni anticipate sui passeggeri o «Advance Passenger Information» API).

Il fatto che i dati sui passeggeri siano a disposizione delle competenti autorità di controllo già prima dell’arrivo semplifica e accelera l’esecuzione dei controlli di frontiera. Una procedura API consente inoltre di migliorare l’efficacia del controllo di confine e di impiegare in modo più efficiente le scarse risorse di personale grazie a una formazione mirata.

Sebbene l’articolo 111c LStr32 vada in una direzione simile, tale disposizione non basta per trasporre in modo giuridicamente sufficiente la direttiva 2004/82/CE. Le lacune concernono in particolare l’obbligo delle imprese di trasporto di comunicare determinati dati, la cerchia delle persone interessate (tutti i passeggeri, indipendentemente dalla loro nazionalità, quindi anche gli Svizzeri,), le sanzioni in caso di omissione colposa o comunicazione incompleta o errata dei dati nonché l’importo massimo della multa. Le disposizioni della LStr proposte (art. 104 e 120b LStr) colmano tali lacune.

Il nuovo articolo 104 LStr sostituisce l’articolo originariamente previsto nella LStr per la comunicazione dei dati sui passeggeri. Con la vecchia disposizione la direttiva non avrebbe potuto essere trasposta in modo conforme.

Articolo 104 LStr

La direttiva 2004/82/CE concede un certo margine di manovra agli Stati membri. Essa non esige una trasmissione sistematica dei dati di tutti i passeggeri trasportati,

29FF 2004 6343

30GU L 261 del 06.08.2004, pag. 24

31La procedura API non va confusa con l’accesso ai cosiddetti dati «PNR» (passenger name

record), che sono raccolti dalle compagnie aeree e dalle agenzie di viaggio nell’ambito dei loro servizi di prenotazione. Determinati Stati esigono l’accesso ai dati PNR nell’ambito della lotta al terrorismo e ai crimini gravi (in tale contesto cfr. gli accordi della Svizzera con gli Stati Uniti del 22 dicembre 2004 / 4 e 29 marzo 2005 e con il Canada del 17 marzo 2006). Un accesso sistematico e completo ai dati PNR costituisce una grossa ingerenza nella sfera privata. Una tale misura non è giustificata per motivi relativi unicamente alla prevenzione della migrazione e violerebbe i principi della proporzionalità e dell’opportunità. Per contro, in singoli casi le autorità competenti possono chiedere di consultare la lista dei passeggeri.

32 FF 2005 6593