Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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accordo di associazione a Dublino35, la Svizzera dovrà esaminare se è responsabile del trattamento della domanda secondo i criteri previsti dal regolamento Dublino36. Per verificare se una persona ha già presentato una domanda d’asilo in un altro Stato associato a Dublino, l’Ufficio federale della migrazione confronta le impronte digitali consultando la banca dati Eurodac37.
Anche se non è stata presentata una domanda d’asilo in Svizzera, l’applicazione dei regolamenti di Dublino e Eurodac permette di allontanare una persona senza titolo di soggiorno (in situazione irregolare) in Svizzera verso uno Stato membro di Dublino. Si tratta di persone che in precedenza hanno presentato una domanda d’asilo in un altro Paese associato a Dublino. Attualmente nella LStr manca una base legale che istituisca la competenza per pronunciare un tale allontanamento (LStr, FF 2005 6545).
Il regolamento Dublino (art. 16) parla di presa in carico e di ripresa in carico. La presa in carico risulta dalla situazione in cui l’applicazione dei criteri di Dublino fa nascere la responsabilità di uno Stato membro di Dublino diverso da quello in cui è stata presentata una domanda. La ripresa in carico significa che lo «Stato di primo asilo» è obbligato a «riprendere» la persona in questione per l’esecuzione della procedura d’asilo o d’allontanamento, se questa si è recata in un altro Paese associato a Dublino dopo la notifica della procedura d’asilo. La designazione «Stato di primo asilo» si riferisce allo Stato Dublino che ha trattato per primo la domanda d’asilo, indipendentemente dal fatto che la domanda sia stata ritirata, respinta o sia ancora pendente.
5.2.2.2 Spiegazione della disposizione
Articolo 64a LStr
Con il sistema istituito da Dublino, i Cantoni potranno rivolgersi all’Ufficio federale della migrazione (UFM) per richiedere un confronto Eurodac relativo a persone in situazione irregolare che non presentano una domanda d’asilo in Svizzera. Occorre
35- Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui
criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (FF 2004 5777);
- Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (FF 2004 5791);
- Protocollo del … relativo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein [Protocollo sulla Danimarca] [titolo provvisorio] (RS …);
- Protocollo del ... tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio] (RS…).
36 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1).
37 Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce il sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).