Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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all’articolo 6bis CP rispettivamente 6 nCP, che permette soltanto a condizioni restrittive di punire reati commessi all’estero che la Svizzera si è impegnata a perseguire in virtù di una convenzione internazionale. Con l’articolo 120c capoverso 1 LStr si rinuncia in particolare alla condizione della doppia punibilità, che di norma non dovrebbe essere data nel presente contesto. Tuttavia, se la violazione dell’obbligo di diligenza o di comunicazione ai sensi degli articoli 120a e 120b LStr è punibile, in via eccezionale, nel luogo di commissione, in Svizzera è opportuno tenere conto di una corrispondente sentenza estera (rinvio all’art. 6 cpv. 3 e 4 nCP).
La rappresentanza delle imprese nel procedimento penale è retta dall’articolo 102a nCP. I termini di prescrizione previsti corrispondono parimenti alle disposizioni generali del Codice penale in materia di prescrizione (cpv. 6).
Nel presente contesto sono state esaminate anche altre misure ai sensi dell’articolo 4 numero 2 della direttiva 2004/82. Ci si chiede quindi se prevedere per l’autorità d’esecuzione un diritto a confiscare i valori patrimoniali al fine di applicare una multa inflitta a un’impresa domiciliata all’estero. Ciò non è tuttavia necessario, poiché i beni del debitore possono essere sequestrati sulla base dell’articolo 271 numero 4 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1).
Un altro provvedimento potrebbe consistere, in casi gravi, nel revocare alle compagnie aeree il permesso di atterraggio in Svizzera e alle imprese di trasporto l’autorizzazione o la concessione. Per il momento si rinuncia a introdurre tali misure. Potrebbero comunque essere introdotte in un secondo tempo se ciò dovesse rivelarsi necessario alla luce delle esperienze maturate con queste nuove possibilità di sanzioni.
5.2.3.5 Perseguimento penale (art. 120d)
L’organizzazione della procedura d’entrata e del controllo di confine è di competenza della Confederazione. Deve quindi spettare all’Ufficio federale competente in tale ambito pronunciare queste multe. È pertanto giustificato prevedere una procedura secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) (cpv. 2).
5.3 Altri adeguamenti della LAsi all’acquis di Dublino già recepito
5.3.1 Domanda d’asilo alla frontiera (art. 21 LAsi)
Secondo l’articolo 3 del regolamento Dublino42, ogni domanda d’asilo alla frontiera o sul territorio svizzero da parte di un cittadino di un Paese terzo (Paese non vincolato dagli accordi di associazione a Schengen e Dublino) dovrà essere oggetto di un esame volto a determinare quale Stato membro di Dublino è responsabile del trattamento della domanda d’asilo.
La domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento. La
42 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1).