Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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sostenibile né attuabile nella pratica continuare a prevedere, di principio, un allontanamento senza formalità e ad applicare la procedura formale di Schengen soltanto per i rifiuti d’entrata all’aeroporto o, in caso di ripristino limitato nel tempo dei controlli al confine, alla frontiera svizzera. Soprattutto nei casi in cui l’entrata è avvenuta nel rispetto delle condizioni d’entrata e l’allontanamento è stato ordinato in forza dell’articolo 64 capoverso 1 LStr (p. es. con la motivazione secondo cui mancherebbero i mezzi finanziari necessari al sostentamento) dovrebbe sussistere un interesse alla protezione giuridica comparabile a quello in caso di rifiuto d’entrata all’aeroporto.
Seppure non prescritto esplicitamente dal Codice frontiere Schengen, è pertanto giustificato applicare di principio la stessa procedura prevista in caso di rifiuto d’entrata alla frontiera esterna di Schengen anche in caso di allontanamento secondo l’articolo 64. In tal modo è garantita una procedura uniforme. Questo crea trasparenza e agevola la procedura alle autorità.
5.1.2.3 Spiegazione delle disposizioni
Modulo di notifica in caso di decisioni in base agli articoli 7, 64 e 65 LStr
In caso di rifiuto d’entrata secondo l’articolo 7 capoverso 2, di allontanamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 e di allontanamento all’aeroporto secondo l’articolo 65 capoverso 1 LStr, in futuro le autorità federali o cantonali competenti dovranno notificare il rifiuto d’entrata o la decisione di allontanamento con un modulo uniforme, come previsto nel Codice frontiere Schengen25. Se non è prevista alcuna deroga, tali decisioni notificate mediante modulo sono, in linea di principio, immediatamente esecutive e un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
Adeguamento dell’articolo 7 capoverso 2 LStr
In linea di principio non è più possibile eseguire controlli sistematici delle persone (controlli delle persone senza sospetti fondati in occasione dell’attraversamento della frontiera) alle frontiere interne. Tuttavia, dato che la Svizzera non ha aderito all’Unione doganale europea, il Corpo delle guardie di confine può continuare a eseguire i controlli delle persone necessari al controllo delle merci. Le autorità cantonali di polizia o il Corpo delle guardie di confine possono parimenti effettuare, oltre ai controlli doganali nella zona di frontiera, controlli delle persone per motivi di polizia di sicurezza. Tali misure non devono tuttavia avere la stessa portata di un controllo di frontiera (cfr. art. 21 Codice frontiere Schengen). I controlli continuano a essere permessi se non hanno come obiettivo un controllo di frontiera vero e proprio, bensì si basano su informazioni ed esperienze generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono volti, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera. Sono ideati ed eseguiti in maniera chiaramente distinta dai controlli sistematici delle persone alle frontiere esterne26. La definizione concreta di tali controlli delle persone è disciplinata più in dettaglio a livello di ordinanza e di istruzione tenendo conto delle prescrizioni del Codice frontiere Schengen (art. 7 cpv. 2 LStr).
Se un rifiuto d’entrata è pronunciato alla frontiera interna nell’ambito di un controllo delle persone ammissibile in tal senso, le autorità incaricate dei controlli devono notificare il rifiuto d’entrata mediante il modulo uniforme; la decisione è
25 Allegato V Parte B Codice frontiere Schengen (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 23)
26 Messaggio «Accordi bilaterali II»; FF 2004 5376 seg.