Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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Codice frontiere Schengen). Per quanto concerne la Svizzera, ciò significa che tale procedura si applica in linea di principio soltanto in caso di entrata in Svizzera in aeroporti o aerodromi in cui possono atterrare aerei che trasportano persone provenienti dall’esterno dello spazio Schengen (cfr. messaggio concernente gli Accordi bilaterali II, FF 2004 5440). Per contro, di principio tale prescrizione non si applica in caso di attraversamento delle frontiere interne tra la Svizzera e i quattro Paesi limitrofi, che sono parimenti vincolati dagli accordi di associazione a Schengen.
5.1.2 Trasposizione nella LStr
5.1.2.1 Situazione giuridica attuale
Secondo la LStr, l’entrata è rifiutata senza formalità alla frontiera se una persona non soddisfa le condizioni d’entrata. Le persone presenti in Svizzera a breve termine nell’ambito di un soggiorno che non necessita di un permesso possono inoltre essere allontanate senza formalità se nel corso del loro soggiorno non soddisfano più le condizioni d’entrata. Su richiesta esplicita, le autorità devono tuttavia emanare una decisione impugnabile soggetta a tassa (art. 7 cpv. 2, art. 64 cpv. 1 e art. 65 cpv. 1 LStr in combinato disposto con l’art. 127 LStr). È possibile interporre ricorso contro tale decisione.
In linea di principio, il diritto svizzero in materia di stranieri non contempla quindi procedure diverse per respingimenti immediatamente alla frontiera e allontanamenti dopo l’entrata in Svizzera.
5.1.2.2 Ripercussioni nella LStr
Recependo il Codice frontiere Schengen non è possibile mantenere il rifiuto d’entrata senza formalità previsto nella LStr. In futuro tale decisione dovrà essere motivata in ogni caso e notificata con il modulo previsto nel Codice frontiere Schengen. Dovrà inoltre essere data una possibilità di ricorso.
L’articolo 13 del Codice frontiere Schengen vige – come illustrato – per il rifiuto d’entrata alla frontiera esterna. Nella prassi la procedura di rifiuto d’entrata senza formalità giusta il Codice frontiere va quindi applicata soltanto in caso di allontanamento/rifiuto d’entrata all’aeroporto giusta l’articolo 65 capoverso 1 LStr, se le persone entrano in Svizzera direttamente dall’esterno dello spazio Schengen. Infatti, soltanto in questo caso la frontiera esterna di Schengen è oltrepassata.
Per contro, in caso di rifiuto d’entrata conseguente a un controllo di polizia al confine svizzero, di principio non si applica la procedura prevista nel Codice frontiere Schengen, dato che le frontiere della Svizzera non costituiscono frontiere esterne dello spazio Schengen. La procedura prevista nel Codice frontiere Schengen andrebbe invece applicata se la Svizzera dovesse temporaneamente ripristinare i controlli alla frontiera sulla base degli articoli 23–25 del Codice frontiere Schengen (art. 28 Codice frontiere). Per questo motivo è giustificato adeguare anche l’articolo 7 capoverso 2 LStr al Codice frontiere Schengen.
Per contro, in caso di allontanamento senza formalità durante un soggiorno che non necessita di un permesso o di persone in situazione irregolare giusta l’articolo 64 capoverso 1 LStr non si applica mai il Codice frontiere Schengen, poiché non si tratta di un rifiuto d’entrata, bensì di un allontanamento dalla Svizzera.
Tuttavia, nel caso di allontanamenti nell’ambito di un soggiorno che non necessita di un permesso o di persone in situazione irregolare non sarebbe giuridicamente