Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 30 pagine
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necessaria in particolare perché gli altri Stati Schengen non hanno ancora attuato la direttiva. Non ci si può pertanto fondare sull’esperienza acquisita dagli altri Paesi.
Si punta a una soluzione sicura e il più economica possibile, che consenta, da un lato, di comunicare con i diversi sistemi di dati delle imprese di trasporto aereo e, dall’altro, di integrare i dati comunicati sui passeggeri nell’usuale infrastruttura di lavoro delle autorità di controllo abilitate all’accesso. Occorre garantire l’applicazione delle prescrizioni legali e delle normative in materia di entrata e immigrazione nonché la disponibilità dei dati personali necessari a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblici. Attualmente non è possibile valutare quali sono le migliori possibilità tecniche a tal fine. Tanto più che non sono ancora disponibili le esperienze maturate all’estero nel quadro dell’attuazione della direttiva. Prima di introdurre definitivamente il sistema di dati sui passeggeri, si prevede di eseguire, nella seconda metà del 2008, un progetto pilota limitato a determinati luoghi di partenza e determinate imprese di trasporto aereo.
5.6 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Il recepimento del Codice frontiere Schengen comporta conseguenze per le autorità cantonali nella misura in cui in futuro esse dovranno notificare gli allontanamenti di persone nell’ambito dell’articolo 64 LStr mediante un modulo standard. Tali decisioni di allontanamento potranno inoltre essere impugnate con un rimedio giuridico cantonale. Siccome in tali casi un ricorso contro l’allontanamento non ha di norma un effetto sospensivo e l’allontanamento spesso può essere eseguito immediatamente, il numero delle procedure supplementari di ricorso e il dispendio correlato dovrebbero tuttavia essere contenuti.
Per quanto concerne la procedura API, bisogna partire dal presupposto che i Cantoni che svolgono i controlli di confine in un aeroporto internazionale devono calcolare al più presto dal 2009 un fabbisogno supplementare di personale per applicare la procedura API, poiché vengono alla luce sempre più entrate illegali. La portata di tale fabbisogno supplementare dipende da diversi fattori, in parte ancora sconosciuti, e pertanto non può ancora essere quantificata (motivazione cfr. sopra n. 5.5). Per contro, non è del tutto escluso di poter conseguire risparmi grazie alla procedura API, che permette di concentrare gli sforzi sugli aspetti prioritari.
6 Compatibilità con il diritto internazionale ed europeo
Il Codice frontiere Schengen (sviluppo dell’acquis di Schengen) è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera. Gli sviluppi degli accordi di associazione a Schengen concernono soltanto la procedura del visto e d’entrata. Comportano un miglioramento dello statuto delle persone interessate. Tali modifiche sono conformi sia alla CEDU56 sia alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 195157 sullo statuto dei rifugiati nella versione del Protocollo di New York del 31 gennaio 196758.
Le modifiche consistono in adeguamenti in relazione all’acquis di Schengen e Dublino già recepito. Per quanto concerne la compatibilità con il diritto europeo e
56Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell’uomo, RS 0.101).