Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine
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un tribunale federale di ricorso aggregato al Tribunale penale sia addirittura l’unica soluzione ragionevole e fanno notare che, d’intesa con il Tribunale federale, simili istituzioni esistono già in diversi Cantoni e funzionano senza problemi. Per questo motivo occorrerebbe abrogare l’articolo 119a dell’avamprogetto e introdurre nel capitolo 1 del titolo terzo una parte nuova che istituisca un tribunale di ricorso in materia penale. Andrebbe pertanto adeguato pure l’articolo 24.
Anche il TPF è in linea con queste proposte e propone la creazione di una corte d’appello federale aggregata a livello organizzativo al Tribunale penale federale nella sede di Bellinzona. Tale corte andrebbe composta di giudici ordinari, eventualmente a tempo parziale. Una soluzione simile non cagionerebbe più spese rispetto a quella che prevede che sia il Tribunale federale a fungere da autorità d’appello, poiché anche in quest’ultimo caso le spese d’esercizio del Tribunale federale supererebbero quelle attuali. Questa proposta permetterebbe inoltre d’impiegare i mezzi in modo efficace, visto che sarebbe possibile una supplenza illimitata tra i giudici della corte d’appello e quelli della corte di diritto. L’inserimento a livello organizzativo è considerato fondamentalmente aproblematico: la Corte internazionale di Giustizia dell’Aia sarebbe strutturata in modo simile. Provvedimenti legislativi - ad es. una clausola d’esclusione tra la corte penale e l’autorità d’appello o la nomina dei membri della corte d’appello da parte di un organo esterno (commissione giudiziaria) - permetterebbero di fugare i dubbi a riguardo dell’indipendenza dei giudici nel caso di due autorità presso un’unica sede. Il pericolo, menzionato nel rapporto, che i giudici tentino di dimostrarsi «più che imparziali» sarebbe per contro privo di fondamento. Inoltre, già in diversi Cantoni condividerebbero lo stesso edificio autorità di grado diverso e la situazione spaziale a Bellinzona (2 edifici) si presterebbe a una suddivisione spaziale.
Il TPF ritiene che la miglior soluzione sia l’istituzione di un tribunale penale di primo grado ubicato in un in un luogo separato e la trasformazione del Tribunale penale federale in un’autorità di ricorso dotata di una corte d’appello, una corte penale e una corte dell’assistenza giudiziaria. Secondo il TPF, tuttavia, per motivi di tempo questa soluzione è irrealizzabile.
TF dichiara che piuttosto di conferire il pieno potere cognitivo al Tribunale federale, preferirebbe la «soluzione zero» (che prevede soltanto un ricorso unitario).
Ulteriori modifiche della legge sul Tribunale federale finora non disciplinate nell’avamprogetto (ricorso del danneggiato)
Il TF rileva che conformemente all’articolo 81 capoverso 1 lettera b numero 5 LTF anche l’accusatore privato avrebbe il diritto d’interporre ricorso in materia penale, nella misura in cui il CPP gli permetta di impugnare la decisione. Il danneggiato che si è costituito accusatore privato può interporre ricorso in materia penale contro decisioni di sospensione e sentenze di assoluzione e far valere, ad esempio, un apprezzamento delle prove arbitrario. Il ricorso del danneggiato è stato introdotto già nel 1993 e ha condotto a un sovraccarico del Tribunale federale. Per questo motivo, dal 1° gennaio 2001, tale ricorso è stato limitato a un livello ragionevole. La vittima dovrebbe aver diritto a interporre ricorso soltanto nella misura in cui la decisione impugnata può avere delle ripercussioni sulle sue pretese. Se del caso, andrebbero pure rivisti gli articoli 104 capoverso 1 lettera b, 118 capoverso 1 e 382 CPP.