Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 35 pagine
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Art. 18 (Durata della carica e rielezione del Ministero pubblico della Confederazione)
Art. 18: Durata della carica
La durata in carica è di quattro anni.
Secondo il TPF la durata in carica dovrebbe essere di sei anni per garantire la parità di trattamento con i tribunali e a causa della durata molto lunga dei procedimenti. VD rileva la necessità d’introdurre una normativa speciale in materia di rielezione.
Art. 19 (Assoggettamento del Ministero pubblico della Confederazione al diritto del personale federale)
Art. 19: Statuto del personale
Al Ministero pubblico della Confederazione si applica il diritto del personale federale.
In ragione dello statuto particolare del MPC, VD e la CAIS respingono questa normativa: i membri del MPC non andrebbero assoggettati alle norme valide per il resto del personale federale.
Art. 20 (Aspetti fondamentali della vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione)
Art. 20: Principio
1Il Ministero pubblico della Confederazione è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale. La vigilanza è esercitata dal DFGP.
2Il Consiglio federale può impartire istruzioni generali sull’adempimento dei compiti da parte del Ministero pubblico della Confederazione. Il DFGP controlla che le istruzioni vengano rispettate e, all’occorrenza, adotta provvedimenti nei confronti del Ministero pubblico della Confederazione.
3Sono escluse istruzioni specifiche sull’apertura, la conduzione e la chiusura di singoli procedimenti, sul sostenimento dell’accusa e l’impugnazione di decisioni.
Approvazione esplicita dell’AP
Diversi consultati si esprimono esplicitamente a favore della normativa proposta (AG, AI, BL, SZ, SO, TG, TI, UR, ZH, UDC, USAM, Centre Patronal, TF).
Secondo AG, UR e ZH, visto che il Consiglio federale funge già da collegio di nomina e di
disciplina, è opportuno affidargli anche le relative competenze in materia di vigilanza.
L’UDC auspica che la normativa in questione promuova la lotta contro la criminalità.
Per motivi di coerenza ed efficacia BL è a favore della concentrazione della vigilanza nelle
mani di un’unica autorità (ZH e TG condividono un’opinione simile) e sottolinea l’importanza della prevista limitazione della competenza d’impartire istruzioni.
Secondo SO occorre garantire sempre l’indipendenza tecnica nei singoli procedimenti
penali.